In caso di diniego il Questore deve adeguatamente motivare il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato la concessione negli anni precedenti

E’ consentito l’uso di un’arma legittimamente detenuta al fine di difendere i propri beni all’interno di un luogo ove venga esercitata un’attività imprenditoriale, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Lo ha ribadito il TAR della Liguria richiamando la legge n. 59/2006.
Il Tribunale amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sull’istanza presentata da un imprenditore per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto aveva respinto la sua domanda di rinnovo del porto d’armi per fini di difesa personale.
L’uomo aveva argomentato  il proprio ricorso sottolineando di trovarsi spesso nella necessità di traportare denaro contante ricevuto dai propri clienti a titolo di pagamento ed evidenziando che l’autorizzazione a portare la pistola era sta concessa da molti anni ed era sempre stata rinnovata.
Con la sentenza n. 256/2017, Il TAR ha ritenuto fondate le argomentazioni proposte, accogliendo il relativo ricorso. Il Giudice amministrativo, infatti, ha ricordato che, in base alla normativa vigente, spetta al Questore concedere la licenza per porto d’armi lunghe da fuoco, mentre il Prefetto “ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura”.
Pertanto, se da un lato la licenza di portare rivoltelle costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, e la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, d’altro canto, in presenza di un’autorizzazione di polizia risalente nel tempo e oggetto di plurimi rinnovi, il Questore deve adeguatamente motivare la decisione di un eventuale diniego.
Nel caso in esame il Questore aveva rilevato che il ricorrente avrebbe potuto avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro, non avendo peraltro subito minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona.
Per il TAR, tuttavia, tali motivazioni erano riferibili anche al passato, ma non erano mai state ritenute sufficienti “a negare la sussistenza del dimostrato bisogno ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola” ; inoltre, dal momento che il ricorrente aveva denunciato diversi furti di gasolio presso il piazzale della propria ditta, il diniego del rinnovo del porto d’armi doveva considerarsi illegittimo.

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