Al fine di ritenere legittimo il giustificato motivo del porto d’armi, non è sufficiente una valutazione ex ante del timore di essere aggrediti, ma è necessaria l’attualità del pericolo
La vicenda
Un anziano signore era uscito di casa, portando in tasca un coltellino con lama lunga sei centimetri, per esibirlo al cospetto di possibili malintenzionati; ma in primo grado, il Tribunale di Genova lo condannava alla pena di Euro 1000,00 di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975.
La norma citata punisce chiunque senza giustificato motivo, porti fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
Dopo la conferma in appello, la sentenza di condanna veniva impugnata con ricorso per Cassazione.
I motivi di ricorso e la decisione
Con il primo motivo, la difesa denunciava il vizio di motivazione, per essere stato escluso il giustificato motivo del porto d’armi, “rilevando semplicemente che esso non sarebbe ravvisabile nel solo timore di poter essere aggredito, mentre non risultava fantasiosa l’idea che un uomo anziano, come l’imputato, uscisse di casa portando in tasca un coltellino per esibirlo al cospetto di malintenzionati”.
Ma anche per i giudici della Cassazione l’assunto difensivo era privo di fondamento.
Il «giustificato motivo» rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge n. 101 del 1975 non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013).
Di converso, il ricorso difensivo, faceva genericamente riferimento all’età dell’imputato (all’epoca aveva 76 anni) e al suo timore di essere aggredito; circostanza che – a detta degli Ermellini – non rappresentavano valide giustificazioni aventi apprezzabili requisiti di credibilità secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo.
Per questi motivi, la decisone di condanna a carico dell’anziano imputato è stata confermata in via definitiva.
La redazione giuridica
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