T-Red è solo uno dei nomi o, forse il più conosciuto per indicare quei dispositivi installati nei pressi di incroci regolati da semaforo per rilevare e multare coloro che passano con il semaforo rosso

Nella vicenda in commento ci si domanda se il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio T-red, impiegato in prossimità del semaforo, sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.

La vicenda

Alla guida della propria autovettura, superava un’intersezione semaforizzata, nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione.
La Polizia Municipale, gli notificava un verbale di accertamento nel quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 41, comma 11 del Codice della strada, con riferimento all’art. 146 dello stesso codice, irrogandogli la sanzione di Euro 153,90 e la decurtazione di sei punti dalla patente di giuda.
Ma per il conducente multato, tale sanzione era illegittima in quanto effettuata tramite apparecchiatura a due telecamere, cd. T-red, di dubbia omologazione.
In altre parole a detta del ricorrente, per la legittimità della contestazione, la presenza degli agenti sul luogo dell’infrazione, non era necessaria a patto che la violazione fosse rilevata mediante apparecchiature debitamente omologate.

Ebbene della regolare omologazione dell’apparecchio in questione, non vi era traccia.

Al contrario, per il giudice dell’appello le norme vigenti non impongono la taratura dei cd T-Red, e in ogni caso, l’efficacia probatoria della rilevazione sussiste fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
La sentenza è stata confermata anche dai giudici di legittimità.
E’ noto il principio, peraltro recentemente riproposto dalla Cassazione con la sentenza n. n. 11574 del 2017, che «in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione, prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 del predetto codice».
Vi era poi, da aggiungere che nella fattispecie in esame, il processo verbale di constatazione, affermava che l’apparecchio rilevatore «era stato debitamente omologato» e che «gli agenti operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità».
Per tali motivi, il ricorso è stato rigetto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 
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