Prescrizione dei crediti previdenziali: il dies a quo

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Prescrizione dei crediti previdenziali: il dies a quo?

Prescrizione dei crediti previdenziali (Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565): il dies a quo.

Prescrizione dei crediti previdenziali se impugnata è materia sub iudice.

Impugnata la sentenza di appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali, l’intera fattispecie, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra nei poteri del Giudice di legittimità valutare la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza qui a commento, precisando che la mancata proposizione di censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo.

Il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe tutta la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non solo le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva.

Medesima argomentazione è applicabile alla decorrenza del dies a quo, indissolubilmente connesso all’eccezione di prescrizione.

I Giudici di merito avevano dichiarato una libera professionista non tenuta al versamento dei contributi, relativi all’iscrizione alla Gestione separata INPS, per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali.

In particolare, la Corte d’Appello aveva individuato il dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale nella scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione die redditi. Stabilito il dies a quo, la Corte aveva ritenuto tardiva, e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione, la richiesta di pagamento dell’INPS, intervenuta pochi giorni dopo la scadenza del termine quinquennale.

L’INPS proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo l’assenza di prescrizione in quanto, con riferimento all’anno 2009, il termine per il versamento dei contributi era stato differito dal 16.10.2010 (dies a quo considerato dalla corte d’appello territoriale) al 6.7.2010: era quindi quest’ultima data a determinare l’inizio della prescrizione.

La Suprema Corte ribadisce che la prescrizione dei crediti previdenziali decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi (e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi).

E’ dalla scadenza del termine per il pagamento che sorge l’obbligo contributivo ed il diritto dell’INPS a chiedere la relativa prestazione.

Se, quindi, per l’anno 2009, oggetto del contenzioso, il termine per il versamento è stato differito, peraltro senza distinzioni di sorta tra i soggetti tenuti, il differimento opera come criterio oggettivo per determinare il momento in cui sorgono gli obblighi contributivi e i diritti alla riscossione dei contributi.

L’erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o della sua fine, non inficia la validità dell’eccezione di prescrizione, in quanto riguarda aspetti prettamente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del Giudice.

Non v’è quindi ragione di escludere da tale potere il Giudice di legittimità, a condizione però che non siano necessari accertamenti di fatto; accertamenti che, nel caso di specie, non erano richiesti.

Avv. Emanuela Foligno

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