Lesione del plesso brachiale cagionata colpevolmente (Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2022, n.29760).
Lesione del plesso brachiale cagionata colpevolmente nel corso dell’intervento chirurgico.
Il danneggiato, premesso che era rimasto vittima di un incidente stradale in seguito al quale aveva riportato la frattura della scapola e la lussazione della clavicola, veniva sottoposto a due interventi chirurgici e che in occasione del primo di questi interventi i sanitari gli avevano colpevolmente cagionato una lesione neurologica (lesione del plesso brachiale) da cui erano residuati postumi invalidanti e che aveva reso necessario un successivo intervento chirurgico (neurolisi del plesso brachiale), cita a giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia la ASL onde vederne accertata la responsabilità.
Il Tribunale rigettava la domanda per decorso del termine di prescrizione sul rilievo che la lesione del plesso brachiale, asseritamente cagionata dai sanitari in occasione dell’intervento chirurgico, era stata confermata in occasione del successivo intervento (per neurolisi del plesso brachiale) eseguito.
Conseguentemente, il danneggiato già all’epoca del secondo intervento, avrebbe potuto, con l’uso dell’ordinaria diligenza, percepire ed apprezzare la lesione medesima in tutta la sua rilevanza ed estensione, giungendo alla conclusione che la stessa era probabilmente da collegarsi alla inadeguata condotta tenuta dai sanitari in occasione della prima operazione chirurgica.
La Corte di Appello di Genova confermava integralmente le statuizioni del primo Giudice e la vicenda si spinge in Cassazione.
Con le prime due censure il paziente deduce omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, nonché falsa applicazione del principio di “normale diligenza dell’uomo medio”.
Secondo il ricorrente, i Giudici di Appello, nel fissare il dies a quo alla data del secondo intervento, anziché al momento dell’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi negli anni, avrebbe fatto luogo ad un esame solo sommario della documentazione versata in giudizio incorrendo in un evidente vizio di motivazione.
Le doglianze sono ritenute inammissibili.
La controversia è stata decisa in applicazione del principio di diritto secondo il quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”.
Con le censure avanzate il ricorrente, in realtà, formula un apprezzamento di merito, asseritamente desumibile dall’esame della copiosa documentazione sanitaria versata in atti, alternativo a quello compiuto dalla Corte territoriale.
Ebbene, tale apprezzamento in base al quale il momento dell’esatta percezione della lesione del plesso brachiale, in funzione della decorrenza del termine di prescrizione, avrebbe dovuto essere fissato non nel 1992 ma negli anni successivi, epoca dell’aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, implica una valutazione di merito non eseguibile in Cassazione.
Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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