Prescrizione: dopo l’approvazione della legge le reazioni di UCPI e CSM

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La riforma della prescrizione ora è legge: è stata approvato in via definitiva il ddl anticorruzione

Non sono servite le proteste, le manifestazioni, i giorni di astensione indetti dalle Camere Penali e le audizioni di dottori ed esperti del diritto in Commissione Giustizia, a fermare l’introduzione della riforma sulla prescrizione dei reati (contenuta nella legge anticorruzione).

E allora, non resta che rivolgersi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La lettera dell’UCPI

L’unione delle camere penali con un recente comunicato, ha scritto direttamente al capo dello Stato, consegnandogli un appello «firmato da 110 docenti di diritto penale, di procedura penale, di diritto costituzionale affinché voglia valutare i profili di incostituzionalità della norma che ha inteso modificare il regime della prescrizione dei reati».

Il testo della riforma ed in particolare, la sospensione sine die dei termini di prescrizione del reato, a seguito della pronuncia di primo grado – sia di condanna che di assoluzione – fanno sapere –  oltre a frustrare le diverse funzioni della pena che ispirano la ratio estintiva del trascorrere del tempo, si scontra con diversi principi costituzionali e convenzionali, tra i quali:

a) la presunzione di innocenza (art. 27, comma secondo, Cost., art. 6/2 CEDU), dal momento che, con l’attuale legge, l’imputato – persino se assolto in primo grado – potrebbe essere considerato quale “eterno giudicabile”;

b) il diritto di difesa, “inviolabile” ai sensi dell‟art. 24, comma secondo, Cost. Ci si domanda, infatti, come è possibile difendersi a distanza di molto tempo da quando si è verificato il fatto per cui si è stati sottoposti a procedimento penale? Non ci vuole certo uno studioso del diritto per comprendere che le possibilità di svolgere un adeguato contraddittorio sono compromesse così come è compromessa la possibilità di esercitare il diritto di difendersi provando (“essendo difficile non solo raccogliere eventuali prove a discarico, ma persino ricostruire compiutamente e correttamente i fatti”);

c) la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.; art. 6/1 CEDU), poiché “in assenza di una disciplina della prescrizione del processo – la prescrizione sostanziale rappresenta l’unico, estremo presidio garantistico a tutela dell’individuo contro un “processo senza fine”;

d) ed infine la stessa funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) sarebbe svuotata del suo significato, potendo la sanzione (irrogata dal giudice penale), intervenire anche a notevole distanza di tempo rispetto al fatto commesso, quando l‟autore “non è più la stessa persona”, e potrebbe non necessitare più di alcun trattamento rieducativo.

Il testo della lettera si conclude, poi, con la richiesta di riconsiderare l’intervento normativo nel quadro di una più articolata e complessiva riforma del processo penale.

Il parere del CSM

Polemiche e osservazioni sono giunte anche dal Supremo organo di autogoverno della magistratura.

Viene evidenziato che “le modifiche introdotte in tema di sospensione della prescrizione non appaiono idonee ad incidere, altresì, sul funzionamento del processo penale accelerandone la conclusione, non contenendo alcuna previsione in tal senso”.

In quest’ottica, è richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale con la quale, affrontando la questione relativa ai cd. eterni giudicabili è stato riconosciuto che “l’indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo – con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell’imputato, dovuta all’effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione – presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. La prima è legata, tra l’altro, sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. La seconda poggia sul diritto di difesa, che esige la possibilità di una cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento” (Corte cost. n.23 del 14.02.2013).

Il dato allarmante è l’effetto domino che questa riforma potrebbe arrecare al, già esistente, problema legato alle lungaggini dei procedimenti. Si rischia di assistere a processi infiniti.

L’introduzione della sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, – affermano – in assenza di altre misure, se quindi elimina il rischio del maturare della prescrizione nelle fasi successive, non risolve però la criticità dell’eccessiva durata dei processi, ed anzi, potrebbe contribuire con l’accentuarla per il prevedibile aggravio dei ruoli che essa determinerà

Sarebbe pertanto, piuttosto auspicabile una “riforma (della prescrizione) che sia accompagnata da un intervento normativo più ampio che incida sulle cause strutturali dell’eccessiva durata dei procedimenti sul piano del diritto sostanziale, sul piano del diritto processuale e attraverso la dotazione di risorse adeguate, condizioni imprescindibili per un’effettiva attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo”.

 

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