Il paziente lamenta una prestazione sanitaria negligente da parte del medico di Pronto Soccorso per l’interpretazione della scheda tecnica del farmaco Avalox.
Le contestazioni specifiche mosse dal CTP volte a segnalare la possibilità – remota – di reazioni avverse già alla prima assunzione dell’Avalox, segnalate dal bugiardino illustrativo del farmaco non inficiano la valutazione complessiva della Corte d’appello che, recependo la valutazione complessiva del CTU ha ritenuto più probabile che non che l’alterazione del ricorrente fosse dovuta al malessere generale.
Il caso
Citata a giudizio è l’Azienda Sanitaria della Regione Molise (ASREM) nei cui confronti viene chiesta la condanna al risarcimento dei danni patiti per aver ricevuto dal medico di guardia al pronto soccorso una prestazione sanitaria negligente.
Il paziente sostiene di essersi recato al PS di Bojano dove segnalava al medico di turno di aver assunto, su prescrizione del suo medico di base, una dose di antibiotico Avalox e di presentare delle reazioni anomale quali vomito, tachicardia, tremori e malesseri.
Il Medico del PS tranquillizzava il paziente e lo rimandava al domicilio dove egli vomitava, quindi alzatosi per aprire la porta di casa perdeva i sensi, sbatteva il viso a terra riportando un trauma facciale con frattura bilaterale della mandibola e dell’orbita destra, perdita dentaria, indebolimento permanente delle radici inferiori e perdita di sensibilità del labbro sinistro.
Il paziente accusa il medico di PS per prestazione sanitaria negligente
Per tali ragioni il paziente ritiene poco diligente il comportamento del medico di PS e chiede la condanna della ASREM al risarcimento dei danni. Quest’ultima chiamava in giudizio la società Cattolica di assicurazioni.
Entrambi i gradi di merito rigettano la domanda basandosi sugli esiti della CTU, che non riteneva sussistente la prova di un collegamento causale tra il comportamento asseritamente poco diligente del medico di PS e l’episodio di perdita dei sensi (ritenuto probabile conseguenza di una crisi lipotimica accidentale), ricondotto allo stato generale di alterazione in cui già versava il paziente e per il quale gli era stata anche prescritta la terapia antibiotica dal suo medico di base.
Gli effetti collaterali del farmaco Avalox
Il paziente pone la questione al vaglio della Corte di Cassazione sostenendo essere avvenuto un errore di percezione riguardo alla scheda tecnica del farmaco Avalox, che segnalerebbe come “non comune e tuttavia possibile il verificarsi di reazioni avverse già dopo la prima somministrazione, circostanza negata dalla sentenza.”
Il ricorrente, in pratica, sostiene che se la Corte d’appello avesse correttamente valutato gli elementi a sua disposizione, tra i quali le possibili reazioni infauste all’assunzione del farmaco risultanti dal suo stesso foglio illustrativo, avrebbe dovuto concludere, applicando la regola del più probabile che non, che i sintomi patiti, probabilmente derivanti dall’assunzione della prima dose del farmaco prescritto, furono sottovalutati e trascurati dal medico di guardia che non lo visitò neppure disinteressandosi del paziente ed invitandolo a tornare a casa. Sostiene che quelle stesse reazioni all’assunzione del farmaco, non considerate dalla Corte, avrebbero poi cagionato il vomito e il calo pressorio con perdita di coscienza fonte della caduta a seguito della quale il ricorrente si è procurato i danni dei quali chiede il risarcimento.
Il rigetto della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 gennaio 2025, n. 256)
Il paziente articola le sue critiche contro la valutazione compiuta dalla Corte a seguito di un accertamento in fatto non sindacabile dinanzi la S.C. L’esistenza, allegata dal ricorrente, di contestazioni specifiche mosse dal suo CTP volte a segnalare la possibilità – remota – di reazioni avverse già alla prima assunzione dell’Avalox segnalate già dal bugiardino illustrativo del farmaco, non inficia la valutazione complessiva della Corte d’appello.
Infatti i giudici di secondo grado, recependo la valutazione complessiva del CTU, hanno ritenuto più probabile che non che l’alterazione del ricorrente fosse dovuta al malessere generale dal quale era precedentemente affetto, e per superare il quale aveva assunto l’Avalox su prescrizione medica, piuttosto che al farmaco in sé. Inoltre, secondo i Giudici di merito, di una eventuale reazione dannosa provocata dal farmaco avrebbe potuto essere chiamata a rispondere se del caso la casa produttrice, ovvero il medico che lo aveva prescritto, ma non il medico di P.S.
In base all’attuale orientamento di legittimità nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (in questo senso già Cass. n. 29315 del 2017).
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Avv. Emanuela Foligno