La valutazione delle deposizioni testimoniali

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Investimento del motociclo e fuga dell’autoveicolo responsabile, ma il risarcimento viene negato in quanto il danneggiato non ha provato di essere rimasto non identificato il veicolo danneggiante. La Cassazione ribadisce che sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del Giudice del merito.

Il caso

Citata a giudizio nella vicenda in esame è l’impresa designata per il FGVS al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Giugliano, allorquando, nel mentre la vittima era alla guida del motociclo Honda SH 300, con a bordo un trasportato, veniva urtato da un’autovettura Lancia di colore grigio, che, immettendosi da una traversa a sinistra, senza osservare la precedenza, investiva il motociclo e poi si allontanava senza prestare soccorso.

Il Tribunale di Napoli Nord (sent. 2161 del 5 settembre 2017) rigettava la domanda, rilevando che l’attore non aveva fornito la prova dell’essere rimasto non identificato il veicolo danneggiante, ovvero il conducente del medesimo, per cause non suscettibili di essere a lui imputate. Successivamente, la Corte di Napoli conferma il primo grado.

Il rigetto della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 gennaio 2025, n. 450)

La S.C. premette, innanzitutto, che la giurisprudenza ha più volte affermato che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal FGVS, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi. Sicché il Giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della.

L’onere della prova è comunque a carico della parte danneggiata

Non sussiste alcun automatismo, quindi, tra la presentazione della denuncia e l’esito della causa risarcitoria, ma l’onere della prova di quanto accaduto è comunque a carico della parte danneggiata, e il giudice di merito è tenuto a valutare tutti gli elementi a sua disposizione (Cass. Ord. 31 agosto 2020, n. 18097).

La Corte d’appello campana ha fatto corretta applicazione dei principi affermando che “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto”.

Sulla base di questa premessa, hanno evidenziato i Giudici di appello, che il danneggiato aveva sporto denuncia circa due mesi dopo il fatto, che egli neppure a distanza di giorni aveva mai fatto riferimento all’investimento, benché in un contesto nel quale il pericolo per la sua salute era ormai venuto meno, e che non erano stati compiuti rilievi sulla moto da lui condotta. Da questi fatti la Corte di appello ha dedotto che non vi fosse la prova effettiva della riconducibilità del sinistro all’investimento da parte di un’auto pirata.

La valutazione delle deposizioni testimoniali sono rimessi al libero convincimento del Giudice del merito

Premesso ciò, le censure del danneggiato in realtà si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali.

Ma la valutazione delle prove raccolte è un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione se non per il vizio di avere totalmente omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali.

Si deve provare che la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato

In particolare, rammenta la Cassazione, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del Giudice del merito. È il Giudice di merito che deve interpretare e valutare il materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

È stato infatti affermato che “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l’eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l’intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda“.

In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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