Per il ristoro del danno subito in occasione di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato è necessaria la presentazione di una denuncia o querela contro ignoti?
“La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”. Infatti, “l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 18097/2020 pronunciandosi sul ricorso di un motociclista che si era visto rigettare, in sede di merito, la domanda risarcitoria nei confronti della società assicuratrice designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, in relazione a un sinistro stradale.
L’uomo, nello specifico, sosteneva di essere stato tamponato, da tergo, da un’autovettura, della quale riusciva a identificare solo marca e modello, ma non pure il numero di targa; essendo rovinato al suolo per effetto dell’urto, ed avendo riportato lesioni personali, aveva agito in giudizio per conseguire il ristoro dei danni subiti. La sua istanza, tuttavia, era stata respinta sul presupposto che egli non aveva sporto l’indispensabile denuncia/querela contro ignoti, oltre a non aver riferito, nel momento in cui gli erano state refertate le lesioni, “di essere stato investito da conducente che si era poi dato alla fuga”.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che la motivazione della Corte di appello era in contrasto con l’opposto principio, prevalentemente enunciato dalla Cassazione, in forza del quale, in siffatti casi, “l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente in sé a rigettare la domanda di risarcimento proposta”.
Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di doglianza manifestamente fondato.
Il Giudice a quo aveva infatti errato nel reputare indispensabile la denuncia del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite), giacché, così pronunciandosi, il giudice di merito, in sostanza, introduceva “il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della ‘impossibilità incolpevole’ della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa”.
Va censurata – sottolineano dal Palazzaccio – la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”. Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso giudice, per la decisione di merito.
Avv. Claudia Poscia
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