La Suprema Corte ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34107).
La vicenda
Un uomo in data 30/8/1998 perde la vita in conseguenza di un sinistro stradale. Al momento del sinistro la vittima era trasportata su un motociclo di sua proprietà, condotto da una donna (anch’essa deceduta in conseguenza del sinistro) ed assicurato per la RCA con FATA s.p.a. (che in seguito per effetto di fusione diviene in Cattolica Assicurazioni).
L’anno successivo, i familiari dell’uomo citano a giudizio gli eredi della conducente del motociclo, il conducente-proprietario del veicolo antagonista con entrambe le assicurazioni.
Il Tribunale di Crotone addebita alla conducente del motociclo una responsabilità dell’80%, e al conducente dell’autoveicolo una responsabilità del 20%. Pendente il suddetto giudizio la Cattolica convenne dinanzi al Tribunale di Crotone i sei eredi dell’uomo deducendo:
- – che il ciclomotore sul quale era trasportato risultava omologato per il trasporto d’una sola persona.
- – che il contratto di assicurazione stipulato con riferimento a quel veicolo escludeva la copertura nel caso di trasporto irregolare di persone.
- – che tale esclusione, inopponibile al terzo danneggiato, consentiva però all’assicuratore di ripetere dall’assicurato le somme versate alla vittima del sinistro.
- – che, essendo deceduto l’assicurato, i suoi debiti si erano trasferiti agli eredi iure successionis.
- – che pertanto gli eredi dell’uomo, se da un lato avevano diritto ad essere risarciti per la morte del loro congiunto, dall’altro avevano ereditato le obbligazioni del defunto, ed erano perciò obbligati a restituire all’assicuratore le somme loro versate in quanto terzi danneggiati.
Esclusa la copertura assicurativa in caso di trasporto irregolare di persone
La domanda di rivalsa fu rigettata in primo grado per difetto di prova del fatto che la vittima al momento del sinistro fosse una persona trasportata sul ciclomotore, piuttosto che il conducente. La sentenza fu impugnata dalla Cattolica e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 27/9/2012 n. 983, accolse il gravame condannando gli eredi dell’uomo a restituire all’assicurazione le somme loro versate da quest’ultima.
Su questo punto la decisione di appello viene impugnata dall’assicurazione che deduce l’errore dei Giudici di secondo grado laddove non avevano provveduto sulla domanda di compensare anche le somme ancora dovute agli eredi dell’uomo con il loro obbligo restitutorio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, questa con sentenza 21/12/2020 n. 1728 ritenne che:
- – che i congiunti dell’uomo avevano accettato l’eredità di quest’ultimo per facta concludenza.
- – che nell’atto introduttivo del giudizio risarcitorio da essi promosso (anche) contro la Cattolica avevano chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti iure proprio e iure hereditario.
- – che la domanda di risarcimento del danno patito dal de cuius ed acquisito a titolo di successione costituiva una accettazione tacita dell’eredità. Per effetto di questa sentenza, dunque, i congiunti della vittima sono stati condannati a restituire all’assicuratore le somme già ricevute, ed a subire la compensazione delle somme ancora dovute con quelle da restituire a titolo di rivalsa.
I congiunti dell’uomo impegnano questa sentenza d’appello Cassazione in via principale e sostengono essere l’applicazione del diritto nazionale nel caso di specie incompatibile con la normativa comunitaria.
L’applicazione del diritto nazionale incompatibile con la normativa comunitaria?
La CGE ha in più occasioni affermato che obiettivo delle direttive comunitarie in materia di assicurazione della RCA è “consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti‘, che di conseguenza “le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli (…) non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, che “ciò si verificherebbe (…) se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli (…) esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno “ (così Corte giust. CE, CGUE, sez. I, 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03, §Ѓ 28 e ss.).
Tutti questi principi vennero poi ribaditi più volte dalla Corte di giustizia (Corte giust. UE, 23 ottobre 2012, in causa C-300/10, Almeida c. Fidelidade- Mundial SA, Corte giust. 19.4.2007, in causa C-356-05, Farrell c. Whitty ed altri). Nella vicenda che qui stiamo esaminando viene in rilievo in particolare quest’ultima sentenza, la quale riguardava anch’essa il caso di danni sofferti da persona trasportata su un mezzo non predisposto per il trasporto di passeggeri.
In quel caso la CGE stabilì che il diritto comunitario “osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri”.
È preminente il diritto comunitario?
La giurisprudenza della CGE sul tema dei rapporti tra il vincolo nascente dal giudicato e l’effettività del diritto comunitario ha fissato una regola, un’eccezione, ed un’eccezione all’eccezione (che ovviamente fa risorgere la regola).
Ebbene, la regola madre sarebbe che l’intangibilità del giudicato è un principio fondamentale anche nell’ordinamento dell’Unione europea, in quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia. Questo significa che “il diritto dell’Unione non impone al Giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con tale diritto” (così, da ultimo, CGUE 23.11.2023, in causa C-84/22, Right to Know, nello stesso senso, ex per multis, CGUE 7.4.2022, in causa C-116/20, Avios; CGUE 16.3.2006, in causa C-234/04, Kapferer; la sentenza capostipite parrebbe CGUE 1.6.1999, in causa C-126/97, Eco Swiss).
Conseguentemente, se una sentenza definitiva abbia violato il diritto comunitario non accorda al Giudice nazionale la possibilità di riesaminarla, se ciò sia impedito dalla legge nazionale (CGUE 23.11.2023, in causa C-84/22, Right to Know).
A questo principio, tuttavia, la CGE ha ammesso che possa derogarsi in numerosi casi, mantenendo il comune denominatore che il principio di intangibilità del giudicato retrocede se è in conflitto con i principi di equivalenza ed effettività del diritto comunitario.
Come sopra detto, la CGE, dopo avere affermato il principio di intangibilità del giudicato, e dopo avere individuato le eccezioni a tale principio, ha tuttavia ammesso anche un’eccezione all’eccezione, idonea a far “risorgere” la regola generale dell’intangibilità del giudicato: ciò si verifica quando la persona cui il diritto comunitario attribuiva il diritto misconosciuto dalla decisione passata in giudicato sia rimasta “completamente passiva”, nonostante avesse avuto la possibilità di reagire alla violazione dei suoi diritti.
L’intervento della Corte di Cassazione
Calandoci, ora, al caso di specie, ciò che viene posto al vaglio della S.C. è la nullità della clausola della RCA nella parte in cui consente all’assicuratore di esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato, nel caso in cui l’assicuratore avesse dovuto indennizzare una persona che era trasportata sul veicolo indicato nella polizza, ma in violazione delle norme del codice della strada che disciplinano il trasporto dei passeggeri.
Ebbene, alla luce di quanto sopra detto, si è formato il giudicato interno sull’esistenza del diritto della Cattolica assicurazioni a promuovere l’azione di rivalsa nei confronti degli odierni ricorrenti.
Dall’altro lato, però, alla luce dei principi affermati dalla CGE, la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro avrebbe effettivamente violato il diritto comunitario, negando il diritto al risarcimento ai prossimi congiunti di persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all’obbligo di assicurazione e deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale.
La violazione del diritto comunitario
La mancata applicazione del diritto comunitario in questo caso ha riguardato un diritto fondamentale della persona in una materia strategica (appunto l’assicurazione RCA), dichiarata “obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria”.
Tuttavia, vi è stata da parte dei danneggiati in tutti i precedenti gradi di giudizio una passività nel prospettare la violazione del diritto comunitario che, secondo la CGE, rende intangibile il giudicato quantunque fondato su una violazione del diritto dell’Unione.
La novità della questione e la rilevanza degli interessi coinvolti inducono la S.C. a sottoporre alla CGE i seguenti quesiti:
- – se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della RCA, la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato.
- – se il principio per cui l’effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando:
- (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della RCA;
- (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione.
Avv. Emanuela Foligno