Il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata

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gestione separata INPS

Il lavoratore, ingegnere iscritto al corrispondente Albo professionale, già iscritto ad Inarcassa a cui versava il solo contributo integrativo, e dipendente di Ente pubblico a tempo determinato, propone domanda per conseguire la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata ex art. 2 comma 26 L. 335/1995 per l’anno 2006 e l’accertamento dell’indebita richiesta di pagamento contributivo ricevuta il 12/6/2012 per complessivi 14.991,87 euro.

La Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda, riformato la sentenza di primo grado e richiamando l’orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della n. 30344/17, sì da legittimare, nei predetti casi, l’iscrizione obbligatoria in linea con la finalità universalistica dell’istituzione della gestione separata.

L’iscrizione all’Albo ha finalità solidaristica e non costituisce posizione previdenziale

Il versamento del contributo integrativo indipendentemente dalla iscrizione alla Cassa di appartenenza ha finalità solidaristica e non costituisce una posizione previdenziale e, nel caso di svolgimento di ulteriore attività lavorativa nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato ed in presenza di esercizio abituale non esclusivo di attività professionale, il professionista non è esonerato dalla iscrizione alla gestione separata INPS senza che ciò comporti una duplicazione di contribuzione.

In definitiva, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.

Il ricorso in Cassazione

L’ingegnere ricorre i Cassazione, che rigetta (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 8 gennaio 2025, n. 328).

Egli deduce non essere stato considerato che l’iscrizione alla gestione separata costituisce un’ipotesi residuale per coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali, e non ha correttamente applicato la norma interpretativa, che non troverebbe applicazione nell’ipotesi del ricorrente, esercente l’attività professionale iscritto all’albo degli ingegneri ed appartenente alla Cassa professionale di categoria a cui aveva versato il contributo integrativo, come documentato per l’anno 2006, con la conseguenza che non poteva essere automatica l’iscrizione anche alla Gestione Sperata INPS.

Inoltre, in qualità di dipendente di un ente pubblico non era privo di forme specifiche di previdenza e assistenza obbligatoria e rientrava nei casi di esclusione dall’iscrizione in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato. Deduce quindi che l’iscrizione alla gestione separata può avvenire solo in assenza totale di una specifica Cassa di appartenenza, circostanza non integrata nel caso in esame. Il professionista non può dunque essere obbligato all’iscrizione alla gestione separata INPS quando si disponga di una specifica Cassa di categoria che peraltro impone il pagamento di un contributo integrativo. Nella memoria illustrativa la parte riferisce che in un caso analogo la Corte di cassazione ha accolto la domanda attorea per altre annualità.

In estrema sintesi, quello che viene contestato è la legittimità dell’obbligo di iscrizione del professionista alla gestione separata dell’INPS.

La gestione separata dell’INPS

L’orientamento sul punto può dirsi, ormai, certamente consolidato: “ingegneri e architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’Inarcassa (esclusione dall’iscrizione prevista dall’art. 21 L.6/1981 e dall’art. 7 co.5 dello Statuto Inarcassa per gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato), rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS.

In quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con mod. in L. n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 , non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Il professionista iscritto all’Albo deve essere iscritto alla gestione separata dell’INPS

Ergo, il professionista iscritto all’Albo, benché tenuto al contributo integrativo, è esonerato dal versamento contributivo alla propria cassa se ha un rapporto di lavoro dipendente per il quale è previsto il regime previdenziale obbligatorio, ma se svolge con abitualità un’attività di lavoro autonomo, ancorché non in via esclusiva, è tenuto a versare in gestione separata una contribuzione utile a costituire una correlata prestazione previdenziale presso INPS.

In sintesi, non è esonerato colui che è iscritto all’Albo bensì il professionista che è anche lavoratore dipendente e non svolge attività per la quale esegua versamenti suscettibili di una correlata prestazione previdenziale.

La Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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