Bicicletta rimane incastrata in un dislivello dell’asfalto

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La vittima invoca il risarcimento del danno per oltre centocinquantamila euro per le lesioni fisiche patite a seguito di una caduta sulla strada dove la sua bicicletta era rimasta incastrata. Tribunale e Corte di Appello rigettano la domanda.

Il caso

L’incidente avveniva il 9 settembre 2015, allorquando, verso le 7 del mattino, mentre la vittima stava percorrendo a bordo della sua bicicletta la S.S. 131, cadeva a terra perché la ruota anteriore della bicicletta era rimasta incastrata in un dislivello allungato, presente sul manto stradale, non segnalato e non visibile.

L’ANAS rilevava che il tratto stradale, su cui l’attore sarebbe transitato, fosse all’epoca dei fatti interdetto al traffico, con la conseguenza che il passaggio dei veicoli era consentito unicamente sulla corsia di sorpasso. Inoltre, prima del punto, teatro del sinistro, erano presenti cartelli stradali, che indicavano una condizione di pericolo della strada.

Il Tribunale rigettava la domanda per carenza di prova del nesso di causalità tra evento e cosa custodita, in quanto non era stato possibile, alla luce dell’istruttoria testimoniale svolta, dichiarare con certezza che il ciclista fosse caduto dalla bicicletta a causa della buca presente sul manto stradale.

La Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 274/2021, rigettando l’appello, confermava la sentenza di primo grado, pur seguendo un differente ragionamento.

Anche la Corte di Cassazione conferma l’esonero di responsabilità dell’ANAS, dando continuità al principio secondo cui la condotta del danneggiato deve essere valutata secondo i parametri del generale dovere di ragionevole cautela (Cassazione Civile, sez. III, 23/05/2024, n.14510).

La natura oggettiva della responsabilità per custodia

Egualmente corretti i principi giurisprudenziali applicati sulla natura oggettiva della responsabilità per custodia, la quale si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.

I Giudici di Appello, correttamente, dopo aver accertato in fatto che il ciclista, mentre percorreva con la bicicletta il tratto di strada sulla statale 131, era caduto all’altezza del Km 209 a causa del dissesto ivi presente, ha in primo luogo ritenuto provato il nesso causale materiale tra res ed evento, compito da assolvere anche d’ufficio.

Ritenuta la sussistenza del nesso causale tra la res e l’evento, i Giudici hanno esaminato se detto nesso fosse stato, o no, eliso dalla condotta colposa del soggetto danneggiato. In tale prospettiva, hanno considerato che: a) l’incidente era avvenuto alle ore 7 del mattino del mese di settembre in condizioni di illuminazione naturale e giornata serena, quindi in buone condizioni di visibilità; b) il tratto di strada, interessato dal sinistro, era inibito al transito di qualsiasi mezzo, per esservi lavori in corso (opportunamente segnalati); c) la visibilità dei segnali di lavoro in corso e di interdizione al traffico del tratto di strada, non risultava occultata dalla presenza di ingombri o ostacoli (macchinari ovvero vegetazione). Ergo, al momento del sinistro, era del tutto prevedibile una situazione di dissesto o irregolarità del manto stradale.

Avv. Emanuela Foligno

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