Prestazioni odontoiatriche omesse e parzialmente effettuate (Tribunale di Monza, Sentenza n. 1311/2022 pubbl. il 08/06/2022 RG n. 6705/2019).

Prestazioni odontoiatriche omese e parzialmente effettuate, rispetto a quanto preventivato e concordato.

L’attore lamenta che la Odontoiatra convenuta non avrebbe eseguito tutte le prestazioni oggetto di preventivo e ciò sebbene il compenso per esse sia stato corrisposto, con conseguente richiesta di restituzione delle somme che non sono giustificate da pratiche terapeutiche concretamente poste in essere.

Ora, la convenuta ha confermato prestazioni odontoiatriche omese, in specie di non avere proceduto a devitalizzare il dente 12 e di non aver installato i perni in carbonio; tuttavia, fermo che dalla documentazione agli atti di causa risulta che l’attore ha versato alla convenuta l’importo di 3.800,00, nella comparsa di costituzione e risposta è stata allegata l’esecuzione di lavorazioni non indicate in preventivo (ricostruzioni dei denti 11, 13 e 22, nonché tre trattamenti di pulizia), deduzione che non è stata specificatamente contestata dall’attore, cosicché non è possibile ritenere che quest’ultimo abbia versato somme eccedenti il valore degli interventi in concreto eseguiti sulla sua persona.

Circa l’esecuzione di prestazioni odontoiatriche non indicate nel preventivo,  il Giudice non aderisce alla prospettazione secondo la quale, la convenuta, avendo annotato e quietanzato le somme versate dal paziente sul documento (preventivo), avrebbe ingenerato nell’attore l’affidamento dell’esecuzione di tutte le pratiche terapeutiche ivi elencate.

Quindi, sia nell’ottica della corresponsione di importi privi di giustificazione casuale, sia in quella dell’integrazione del reato di truffa, la pretesa risarcitoria azionata dall’attore è infondata e viene respinta.

Riguardo le prestazioni odontoiatriche errate, il Giudice rileva:

–           la circostanza che l’attore, eseguiti gli interventi di cui è causa, continuasse a lamentare fastidi nella masticazione e dolori alle gengive (dato comunque privo di qualsiasi obiettivo riscontro), è di scarso rilievo in un contesto quale quello della responsabilità medica in cui l’obbligazione è di mezzi (e non di risultato);

–           tra le lavorazioni eseguite dalla convenuta (risalenti al 2013) ed il momento in cui l’attore ha deciso di recarsi da altro odontoiatra (2017) trascorrono quasi quattro anni, cosicché sembra invero difficile sul piano della deduzione, ancora prima che su quello della prova (comunque necessaria e con relativo onere che, come sopra rappresentato, grava sulla parte attrice) ricondurre causalmente le problematiche attestate per la prima volta nell’anno 2017 ad inesatta esecuzione di pratiche terapeutiche poste in essere nell’anno 2013;

–           qualsiasi eventuale verifica per mezzo di CTU medico -legale, pur volendo superare l’aspetto relativo al significativo lasso di tempo tra le cure prestate (anno 2013) ed il momento in cui la CTU avrebbe potuto (teoricamente) essere ammessa (estate del 2019, vale a dire, una volta scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), è risultata preclusa dal fatto che è stato lo stesso attore ad aver allegato che, nell’anno 2017, si è sottoposto presso altro Medico a prestazioni odontoiatriche  che hanno interessato proprio gli elementi già oggetto di quelle eseguite dalla convenuta, con conseguente modificazione dello stato di fatto da verificare in tesi ammettendo CTU e, quindi, difetto di utilità alla volta della decisione dell’ammissione di tale mezzo istruttorio.

In conclusione, la domanda risarcitoria azionata dall’attore contro la Odontoiatra convenuta viene integralmente rigettata a spese compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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