Utilizzabilità della relazione peritale di un altro procedimento (Cass. pen., sez. V, dep. 9 giugno 2022, n. 22586).

Utilizzabilità della relazione peritale di un altro procedimento: la Sezione penale della Suprema Corte ne delinea i limiti.

“L’utilizzabilità della relazione peritale disposta in un altro dibattimento deve ritenersi condizionata unicamente alla circostanza che l’imputato in tale dibattimento sia stato assistito da un difensore che abbia partecipato all’assunzione del mezzo di prova”.

La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza con cui il Tribunale di Asti aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore della parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 614 c.p., in forma aggravata, così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 610, c.p.; 582, 61, n.11) quinquies, c.p.; 612 bis, comma 1 e 2, c.p., commessi in danno della sua ex convivente.

Avverso la sentenza del Tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva, in ordine, da un lato, al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, volta a ottenere l’espletamento di una perizia al fine di accertare la capacità d’intendere e di volere del prevenuto nel momento di commissione dei reati, dall’altro, all’acquisizione della perizia disposta nel corso del dibattimento svoltosi innanzi al Tribunale di Alba, conclusosi con sentenza emessa il 10.5.2013, con cui venne affermata la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 572, c.p., commesso sempre in danno della medesima ex convivente.

La Suprema Corte rigetta le censure.

Sulla base della relazione peritale del Tribunale di Asti, che aveva affermato “la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 572, c.p., si è accertata la mancanza di oggettivi elementi patologici o disfunzionali tali da fare ritenere scemata, o esclusa, al momento dei fatti la capacità di intendere e di volere dell’imputato”.

Tali conclusioni, elaborate nel febbraio del 2013, evidenziava la Corte territoriale, spiegano i loro effetti anche con riferimento alle altre condotte penalmente rilevanti oggetto del presente procedimento, in quanto in parte coeve (gli atti persecutori vengono collocati a far data dal 2012, sino al mese di gennaio 2016), in parte successive a tale data (agosto 2014 per le residue imputazioni).

Orbene, nessun dubbio è lecito coltivare sulla utilizzabilità della relazione peritale del Tribunale di Asti.

E’ pacifica l’utilizzabilità della relazione peritale di un altro procedimento, trattandosi di mezzo di prova sottratto al divieto di cui all’art. 238 c.p.p., comma 2 bis, concernente i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale ai quali non può essere ricondotta la perizia.  

Vero è che più recentemente nella giurisprudenza di legittimità è emersa un’opzione diversa, essendosi affermato che sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dal Consulente in altro dibattimento, unitamente alla relazione ivi acquisita, se il difensore dell’imputato nel procedimento “ad quem” non ha partecipato alla loro assunzione.

Tuttavia,  ove anche si volesse considerare la relazione peritale riconducibile alla categoria dei “verbali di prove di altro procedimento penale”, l’utilizzabilità della relazione peritale disposta in un altro dibattimento debba ritenersi condizionata unicamente alla circostanza che l’imputato in tale dibattimento sia stato assistito da un difensore, che abbia partecipato all’assunzione del mezzo di prova di cui si discute, secondo la regola prevista dall’art. 238 c.p.p., comma 2 bis.

Ciò appare conforme alla ratio della norma che, per l’appunto, mira a impedire l’utilizzazione nei confronti dell’imputato di prove assunte a suo carico in un procedimento nel quale egli non è stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa tecnica.

Nel resto i rilievi difensivi non colgono nel segno; il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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