Presunto investimento, documenti contraddittori e testimonianza inattendibile: niente risarcimento

0
presunto-investimento

Il Giudice di Pace di Nocera inferiore ha recentemente affrontato il caso relativo al risarcimento danni chiesto dagli eredi di una donna deceduta a seguito di un presunto investimento stradale con omissione di soccorso.

Il GdP ha chiarito che il certificato di pronto soccorso è un atto pubblico che dimostra, fino a querela di falso, sia la provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, sia le dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro, ma non la veridicità di dette dichiarazioni, la cui contestazione può avvenire con qualsiasi mezzo di prova (GdP Nocera Inferiore, sent. n. 438 del 11/03/2026).

La vicenda

Nel caso de quo, una donna veniva investita mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali da un veicolo il cui conducente si allontanava rapidamente senza fermarsi a prestare soccorso.
A causa del sinistro, la signora subiva delle lesioni per le quali veniva trasportata con l’intervento del 118 al Pronto Soccorso ospedaliero.

Gli eredi della vittima presentavano ricorso al Giudice di Pace per domandare il risarcimento dei danni patiti dalla defunta, dal momento che non avevano ottenuto ristoro con l’invio di una precedente diffida con messa in mora.

Le valutazioni del giudice tra contraddizioni documentali e inattendibilità della testimonianza

Il Giudice di Pace non accoglieva la domanda dei ricorrenti, basando la decisione su due punti di rilievo.

In primis, il giudice rilevava una netta contraddizione fra le dichiarazioni rese dalla vittima subito dopo l’incidente.

Difatti, mentre la scheda di intervento del 118 riportava “riferita caduta accidentale”, il referto del PS indicava in maniera generica un “incidente in strada”, senza fare riferimento a un presunto investimento da parte di un veicolo.

Secondariamente, il Giudice di Pace reputava inverosimile la testimonianza resa dall’unico teste escusso, marito di una delle eredi.

Il giudice metteva in risalto il fatto che la dinamica dell’incidente descritta dal testimone fosse inattendibile, considerate le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il sinistro (senso unico di marcia), nonché l’assenza di ostacoli che avrebbero impedito al veicolo di allontanarsi contromano senza incontrare altri mezzi.

La pronuncia del GdP

Il Giudice di Pace richiamava consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il certificato di pronto soccorso è un atto pubblico che dimostra, fino a querela di falso, sia la provenienza del documento da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, sia le dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro. Tuttavia, non fa prova della veridicità di dette dichiarazioni, la cui contestazione può avvenire con qualunque mezzo di prova.

Nella fattispecie esaminata, non era stato dimostrato l’effettivo verificarsi di un sinistro stradale con omissione di soccorso, in quanto il referto del 118 indicava “riferita caduta accidentale”, mentre quello del pronto soccorso riportava “incidente in strada” senza, dunque, alcun riferimento ad un investimento causato da un veicolo non identificato.

In virtù di ciò, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nel rigettare la domanda risarcitoria,condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Giusy Sgrò

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui