In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore non viene meno neppure se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente. Quando mancano adeguata formazione, attrezzature idonee e un’effettiva supervisione, l’errore del dipendente non esclude la colpa datoriale.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza depositata il 13 marzo 2026, ha riaffermato un principio cardine in materia di infortunistica sul lavoro: l’obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro e sulle figure apicali non è un mero adempimento burocratico, né può essere sostituito dalla semplice “pratica” quotidiana o dal bagaglio esperienziale del lavoratore (Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 13 marzo 2026, n. 9759).
Il caso: un drammatico infortunio sul lavoro
La vicenda trae origine da un grave infortunio sul lavoro occorso a un apprendista operatore, schiacciato da un albero d’acciaio del peso di oltre 1.300 kg durante le operazioni di levigatura. Le lesioni riportate hanno purtroppo condotto all’amputazione dell’arto inferiore. Il Direttore dei Lavori è stato condannato per lesioni colpose gravissime (art. 590 c.p.), con riferimento alle violazioni del D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza delle attrezzature e alla carenza formativa.
La gerarchia delle prove: video e certificati medici
Un aspetto di grande interesse processuale della sentenza riguarda la gerarchia delle prove. La difesa ha tentato di minare l’attendibilità della persona offesa evidenziando discrepanze tra le sommarie informazioni e le dichiarazioni dibattimentali. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato che il “nucleo centrale” del racconto, quando è corroborato da elementi oggettivi (quali le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza (che hanno cristallizzato la dinamica dell’evento); il verbale di Pronto Soccorso e e certificazioni mediche; nonché i rilievi degli ispettori ASL sull’inidoneità dei cavalletti di sostegno), prevale su eventuali imprecisioni marginali della vittima.
L’inidoneità delle attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08)
La Cassazione chiarisce che la colpa datoriale sussiste laddove le attrezzature messe a disposizione non siano adeguate al rischio specifico. Nel caso di specie, l’uso di “cunei di legno” e cavalletti non strutturati per impedire il rotolamento di un pezzo da 1,3 tonnellate integra di per sé la violazione cautelare. Non occorre una “norma tecnica specifica” per sanzionare l’evidente sproporzione tra il pericolo (il peso del manufatto) e la misura di protezione adottata.
Il mito della “formazione per affiancamento”
Il punto focale della decisione risiede nella critica alla gestione dell’apprendistato. La Corte ha stabilito i seguenti punti:
- L’esperienza non basta: il bagaglio conoscitivo del lavoratore non esonera il datore di lavoro dal fornire una formazione specifica, verificata e certificata.
- Il ruolo del tutor: in lavorazioni ad alto rischio, l’affiancamento non può essere sporadico ma deve essere costante finché il lavoratore non abbia assimilato le procedure di sicurezza.
- L’imprudenza del lavoratore: anche se il lavoratore agisce in modo maldestro (tirando il pezzo anziché spingendolo), tale condotta non è considerata “abnorme” se è conseguenza della mancata formazione. Il datore risponde dell’infortunio anche se causato da negligenza del dipendente, qualora quest’ultimo non sia stato adeguatamente addestrato.
Conclusioni
La sentenza si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso, che mira a trasformare la sicurezza da “costo documentale” a “prassi operativa”. Per i professionisti del settore, il messaggio è inequivocabile: la responsabilità penale non si evita dimostrando che il lavoratore “sapeva cosa fare”, ma provando di aver messo in atto ogni misura tecnologica e formativa per impedire che l’errore umano diventi tragedia.
Avv. Sabrina Caporale





