Rese le note modalità di versamento per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018

L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha adottato un provvedimento che regola la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti. Nel testo vengono chiarite modalità e termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione.

La nuova misura si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018. Alla stessa sono definibili gli atti non impugnati e ancora impugnabili. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata. Fanno eccezione gli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese  accessorie.

La definizione agevolata si applica inoltre agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati. Sono ammessi alla definizione anche gli inviti al contraddittorio che contengono maggiori imposte e per i quali non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento. Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati. Per questi ultimi, alla stessa data, non deve essere ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.

Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto.

Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018. Oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso. Per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018. Gli accertamenti con adesione, invece, possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera. La comunicazione va presentata direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente. Il contribuente deve dichiarare di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.

 

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