Procreazione assistita per single, la decisione alla Consulta

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Il Tribunale di Firenze rimette alla Consulta l’importantissima questione inerente la possibilità di accedere alla Procreazione assistita PMA per le persone single.

Dopo circa dieci anni torna all’esame della Corte Costituzionale la legge sulla procreazione medicalmente assistita. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’art. 5 L. n. 40/2004, che prevede il divieto di accesso alla PMA da parte di persone single.

La vicenda

La vicenda scaturisce dal diniego della richiesta presentata da una donna single di 40 anni di poter accedere all’inseminazione artificiale presso un centro di procreazione assistita in Toscana. Il punto nodale è che la Legge 40 in parola, all’art. 5, stabilisce che la PMA è consentita solo alle coppie eterosessuali maggiorenni.

L’interessata contesta il divieto dell’art. 5 ed evidenzia che in numerosi paesi europei anche le donne single hanno accesso alla procreazione assistita eterologa. Pertanto, invoca al Tribunale di Firenze di disapplicare l’art. 5 della legge n. 40/2004, per poter avere il diritto di accedere alla PMA tramite l’utilizzo di gameti maschili donati in modo anonimo e, in via subordinata, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, nella parte in cui esclude dall’accesso alla PMA le donne single.

La questione sollevata dalla ricorrente viene considerata rilevante e non infondata: il Tribunale di Firenze, infatti, afferma che la normativa in parola presenta molteplici profili di incostituzionalità.

I profili di incostituzionalità

In primo luogo, la norma entrerebbe in conflitto con l’art. 3 Cost., generando una disparità di trattamento irragionevole tra le categorie di soggetti, a seconda che si tratti di coppie o single, senza una valida giustificazione, nonostante nell’ordinamento italiano venga riconosciuta e tutelata anche la famiglia monogenitoriale.

In secondo luogo, quando una donna si reca all’estero per sottoporsi alla procedura, il rapporto di filiazione che ne deriva è riconosciuto in Italia, risulterebbe dunque superato il divieto formalizzato nella norma.

Aggiungasi che la Corte Costituzionale (sent. 161/2023) ha concesso alle donne single di procedere con l’impianto dell’embrione precedentemente formato, garantendo la possibilità di dare alla luce un bambino anche in contesti familiari complessi. Inoltre, il Ministero della Salute ha riconosciuto il diritto delle donne separate, o vedove, al trasferimento dell’embrione crioconservato, a condizione che vi sia un consenso firmato dalla coppia alla fecondazione ed essa sia già avvenuta.

Per queste ragioni l’art. 5 della Legge sulla procreazione assistita PMA sembrerebbe in conflitto anche con gli artt. 2 e 13 Cost., in quanto sacrifica le esigenze di procreazione e il diritto della persona di formare una famiglia anche con figli non biologici, infrangendo così il principio di libertà di scelta riguardo alle scelte procreative.

Infine, l’art. 5 si scontrerebbe anche con l’art. 32 Cost., in quanto nega il diritto alla maternità delle donne, considerando anche il fattore temporale legato alla fertilità, e anche con l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU e agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta di Nizza.

Pertanto, il Tribunale di Firenze ha sospeso il procedimento e ha inviato gli atti alla corte Costituzione per le relative valutazioni.

Avv. Emanuela Foligno

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