Il pedone, mentre camminava sul marciapiede, poggiava il piede su delle mattonelle traballanti e sconnesse, apparentemente in buono stato, finendo conseguentemente con il perdere l’equilibrio e con il rovinare a terra.
In conseguenza del violento urto, il pedone veniva accompagnato presso il più vicino Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticato un trauma facciale con frattura scomposta delle ossa nasali. Quindi veniva ricoverato per essere sottoposto ad un intervento di contenimento e riduzione della frattura riportata.
La vicenda giudiziaria
Per tale ragione conveniva il Comune innanzi al Giudice di pace chiedendo il risarcimento delle lesioni personali patite e del danno morale.
Preliminarmente, il Giudice di pace dichiara che non v’è alcun dubbio in ordine alla legittimazione passiva del Comune, essendo risultato proprietario della strada in cui si è verificato l’evento ex art. 2051 c.c.
Nel merito, ha ribadito che in “tema di insidia stradale, la Pubblica Amministrazione, in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all’applicazione della cd. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., anziché alla semplice responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c.” (in tal senso Cass. n.15042/08).
Ne consegue la non rilevanza del concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in relazione alla diversa previsione dell’art.2043 c.c. e, quindi, non sussiste più a carico del danneggiato la prova dell’elemento colposo sulla possibilità o meno di essere in grado di accorgersi del pericolo.
La responsabilità del custode
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità è tenuto, ai fini della prova del caso fortuito, a dimostrare che il danno non sia strutturale ed intrinseco al bene, ma sia derivato da comportamenti estemporanei di terzi, non da lui conoscibili ed eliminabili, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel caso di specie, il Giudice di pace ha ritenuto provato il fatto storico per avere il pedone dimostrato, con testi e consulenza tecnica di parte corredata da fotografie scattate subito dopo l’evento, la caduta, le modalità del sinistro e il nesso causale.
Di contro, il Comune non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi idonei ad escludere la propria responsabilità, in particolare, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, di aver provveduto alla manutenzione del marciapiedi, nonché di aver segnalato la situazione di pericolo.
Il Giudice di pace, pertanto, ha condannato sulla scorta della CTU il Comune al risarcimento della somma di €4.900 mediante l’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito dal pedone, oltre interessi legali dal dì della sentenza; altresì, ha condannato il medesimo Ente al pagamento delle spese di lite ed al rimborso delle spese di CTU (Giudice di pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Benigno, sentenza del 23.11.2023, pubbl. in data 1.03.2024).
Avv. Francesco Califano