Il giudice, nel procedere alla confisca per equivalente del profitto conseguito da reati tributari, non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria

Era stato condannato per una serie di reati, commessi nel corso di anni di imposta diversi, aventi ad oggetto l’emissione di fatture per operazioni inesistenti . L’obiettivo era quello di consentire a terzi di evadere le imposte. Il Tribunale, tuttavia, pur riconoscendo la penale responsabilità dell’imputato non aveva ritenuto di dover disporre alcuna confisca del profitto conseguito. Né in forma diretta né per equivalente.

Il Giudice si era basato sulla mancanza di elementi in ordine alla disponibilità di beni patrimoniali. Tale rilievo non consentiva di indicare nominativamente i singoli beni suoi quali sarebbe stata applicata la disposta misura di sicurezza.

La Procura generale della Repubblica aveva presentato ricorso per cassazione eccependo il carattere sanzionatorio della confisca per  equivalente. In ragione di tale finalità non sussisteva alcun obbligo in capo al giudice di individuare, oltre al valore complessivo dei beni da confiscare, quali fossero quelli concretamente gravati dalla misura in questione. La loro concreta individuazione rappresentava un adempimento da eseguire solo in fase di concreta esecuzione della misura stessa.

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 54191/2018, hanno ritenuto di condividere l’argomentazione proposta accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Secondo la Cassazione, infatti, in caso di condanna conseguente all’accertamento della violazione della normativa in materia penaltributaria, va obbligatoriamente disposta la confisca del profitto del reato. Inoltre, laddove il giudice debba procedere alla confisca per equivalente del profitto conseguito, egli non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria. Può infatti limitarsi a determinare la somma di danaro che costituisce il profitto o, a seconda dei casi, il prezzo del reato.

L’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del valore di questi all’importo del profitto è operazione riservata alla fase esecutiva della sentenza. Pertanto spetta all’organo del Pubblico ministero. Nel caso, in esame, stante la obbligatorietà della misura, la stessa poteva essere disposta senza necessità di rinvio, direttamente dalla Cassazione.

 

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