Prostatectomia totale radicale e sviluppo di fistola vescico-rettale (Tribunale Firenze, n. 2977 del 31 dicembre 2021).

Prostatectomia totale radicale, lesione dell’intestino e successivo sviluppo di fistola vescico-rettale con impotenza coeundi.

Il paziente cita a giudizio la Struttura Sanitaria e il Medico onde vederne accertata la responsabilità professionale in ordine all’intervento di prostatectomia totale radicale con successivo sviluppo di fistola vescico-rettale.

Il paziente eccepisce in giudizio che a seguito di adenocarcinoma prostatico,  senza essere adeguatamente informato sulle possibili conseguenze o su terapie alternative,  veniva sottoposto ad intervento di prostatectomia totale radicale robotica e che dopo le dimissioni presentava tracce di feci nelle urine riconducibili a una lesione dell’intestino avvenuta durante l’intervento.

La TAC, difatti, evidenziava l’erroneo posizionamento del catetere vescicale all’interno del retto e il paziente veniva quindi sottoposto ad intervento di colostomia e riparazione della fistola. Tuttavia, l’intervento non aveva successo e l’uomo veniva sottoposto in data 1.2.13 a fisteluctomia ed il 28.2.14 ad intervento di plastica ricostruttiva .

Il Tribunale ritiene la domanda fondata.

La CTU ha accertato: “gli accertamenti clinici avevano evidenziato la sussistenza di adenocarcinoma prostatico con grado di rischio intermedio; l’indicazione chirurgica di prostatectomia totale era corretta , conforme alle linee guida e, anzi , di prima scelta , poiché la neoplasia, seppure confinata alla prostata, era diffusa ad entrambi i lobi ed era ipotizzabile un’attesa di vita superiore ai dieci anni; non risulta dagli atti che con il paziente sia stata discussa la possibilità di terapie alternative, quali la radioterapia; l’incontinenza urinaria e l’impotenza sono complicanze note, possibili e probabili nel caso di intervento di PRST , anche impiegando tecnica chirurgica ineccepibile e, considerando l’età del paziente alla data dell’intervento,70 anni, l’impotenza era evento quasi atteso; nel corso dell’intervento, presumibilmente durante la manovra di isolamento della prostata dal retto, fu però causata lesione da elettrocuzione della parete anteriore del retto che diede luogo a fistola uretrorettale , evento raro in tale tipo di intervento ma comunque prevedibile ; la lesione fu di minima entità tant’è che fu accertata solo alcuni giorni dopo l’intervento , com’è proprio della lesione da elettrocuzione ; la fistola in questione non può essere annoverata tra le complicanze imprevedibili ed inevitabili con giudizio ex ante, bensì ascritta ad errore medico in quanto il caso non era particolarmente complesso, non vi erano alterazioni patologiche o anatomiche in grado di giustificare la lesione, l’intervento era stato programmato e non urgente; il trattamento della fistola fu peraltro corretto (fatto salvo il posizionamento del catetere vescicale il 17.8.12, tramite la fistola già costituitasi, all’interno dell’ampolla rettale ):in effetti , fallita la terapia conservativa con catetere vescicale , il paziente fu sottoposto ad intervento colostomia terminale e sutura per via perinea .”

I CTU hanno concluso indicando 60 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta, 60 giorni l’inabilità al 75% e 90 giorni al 50%, oltre a postumi permanenti (complesso cicatriziale addominale, persistenza di colostomia al fianco sinistro, stenosi rettale, incontinenza urinaria ) valutati nella misura del 45%.

Pacifico il nesso causale tra l’intervento e la formazione della fistola, anche in considerazione del fatto che il Medico convenuto non ha contestato che la lesione che ha dato luogo alla fistola possa essere stata provocata durante l’intervento.

La misura del 45% dei postumi permanenti, secondo il Giudice che fa proprie le risultanze della CTU, appare quindi congrua : riguardo l’impotenza coeundi e  l’impossibilità di eseguire interventi terapeutici di ripristino della funzionalità erettile a causa della fistola, viene applicata la personalizzazione del danno.

Applicando le tabelle milanesi per i postumi permanenti, risulta un danno di euro 256.276,00 che personalizzato, in ragione della disfunzionalità erettile, conduce ad euro 280.000,00.

Avv. Emanuela Foligno

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