La vicenda nasce da una querela presentata nei confronti di un collaboratore per presunta falsificazione di firme legate alla richiesta di contributi pubblici. Dopo l’assoluzione in sede penale, l’imputato agisce in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo il carattere calunnioso della denuncia. Il giudice, tuttavia, chiarisce quando una querela infondata non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità civile del denunciante (Corte di Cassazione, III civile, 28 ottobre 2024, n. 27779).
I fatti
Il 27 novembre 2009 veniva presentata domanda di contributo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conoscenza del divieto di cumulo con altre agevolazioni.
Il 27 gennaio 2010 l’imputato, allora collaboratore della società realizzatrice e installatrice dell’impianto fotovoltaico, presentava agli stessi uffici una dichiarazione di rinuncia alla domanda di cui sopra, allegando una delega a firma del legale rappresentante per il compimento di tale atto (questa firma veniva disconosciuta dall’interessato che denunziava il suddetto collaboratore).
Nella stessa data il medesimo collaboratore, delegato dal legale rappresentante con atto a sua firma, presentava presso gli uffici la domanda per ottenere il diverso e maggiore contributo per il medesimo impianto, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la conoscenza del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa, e l’obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate.
La firma falsa sulle certificazioni
Il successivo 8 febbraio 2010, a riscontro della comunicazione del 1°febbraio 2010, il legale rappresentante, con atto recante la sua firma ma in realtà sottoscritto dal collaboratore, ribadiva di avere rinunziato al relativo contributo il 27 gennaio 2010.
In data 20 settembre 2010 veniva concesso il contributo di 88.374,60 euro e il 3 novembre 2010 veniva chiesto al legale rappresentante della società di fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il fatto di non aver presentato altre domande di contributo per le medesime spese. Il 2 febbraio 2011, preso atto della rinunzia al contributo avvenuta il 27 gennaio 2010, veniva comunicata l’archiviazione della relativa domanda.
Segue denuncia da parte del legale rappresentante della società nei confronti del collaboratore per avere falsificato la sua firma, apposta all’atto con cui lo delegava il 27 gennaio 2010 a rinunziare al contributo A.P.E.
Il 14 febbraio la società comunicava a PAT-A.P.E. di contestare l’archiviazione della domanda, allegando la denunzia di falso contro il collaboratore, ed affermando di avere ancora interesse al contributo richiesto, ciò ribadendo con successiva nota del 4 aprile 2011. Nello stesso tempo presentava la documentazione necessaria per ottenere il già concesso contributo A.P.I.A.E., allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 14 dicembre 2011, da lui sottoscritta, con la quale attestava di non avere presentato altre domande di contributo relativamente alle spese oggetto dell’istanza. Poi, in data 6 marzo 2012 la società comunicava a PAT-A.P.E. la volontà di revocare la domanda del relativo contributo.
Querela infondata e danno risarcibile: i limiti fissati dalla giurisprudenza
La Corte d’Appello di Trento, quale giudice del rinvio, rigettava la domanda proposta dal collaboratore nei confronti del legale rappresentante della società, in particolare affermando: “La denuncia presentata nei confronti del collaboratore è stata di certo atto incauto, gravemente colposo e fonte di sicuro pregiudizio per quest’ultimo; ma, nelle strette coordinate della giurisprudenza di legittimità in tema di Responsabilità civile da condotta calunniosa, che impone sia raggiunta la prova anche della consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza dell’accusato, non vi è spazio per una pronuncia di responsabilità, deponendo anzi gli elementi acquisiti in senso opposto a quello dedotto da parte attrice. La domanda deve quindi essere rigettata.”
Il secondo intervento della Cassazione.
Avverso tale sentenza il collaboratore propone ricorso per cassazione deducendo omesso esame della comunicazione effettuata con raccomandata a.r., effettivamente ricevuta e conosciuta dal l.r. della società con cui l’ufficio APIAE comunicava al medesimo l’effettiva concessione del contributo del 20% pari ad Euro 88.376,00 sulla spesa occorsa per realizzare l’opera. Lamenta, in sostanza, che l’impugnata sentenza ha omesso di considerare la perfetta conoscenza della società di aver già ottenuto la concessione del contributo, prima di presentare la querela nei confronti del collaboratore. Deduce inoltre che anche la Cassazione Penale, con la sentenza n. 552/2021 con cui ha annullato la sentenza di assoluzione del l.r. della società emessa dalla Corte di Appello penale di Trento, ha ritenuto sussistente il dolo di calunnia nel presentare la querela avverso il collaboratore ma anche tale fatto non è stato considerato dalla Corte di Appello civile di Trento, quale giudice del rinvio, nell’impugnata sentenza.
Le doglianze vengono integralmente respinte.
Il ruolo del giudice di merito nella valutazione dei fatti
Innanzitutto, deduce il vizio di omesso esame in presenza di cd. doppia conforme, non avendo il ricorrente dimostrato che siano diverse le ragioni delle pronunce in primo ed in secondo grado; viene ribadito che nell’ipotesi di doppia conforme, per evitare l’inammissibilità del motivo il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Inoltre, viene sollecitato un nuovo esame delle valutazioni svolte dal Giudice di merito sul fatto e sulla prova.
La Corte di appello, con motivata (e insindacabile) valutazione in fatto, ha ritenuto che la lettera del 3 novembre 2010 non costituiva la notizia della certa erogazione del contributo APIAE e comunque non era stata, come tale, interpretata dalla società.
Quando una denuncia non integra automaticamente la calunnia
Sulla base ciò, la Corte si è poi pronunciata conformemente al consolidato orientamento secondo cui perché sorga una Responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d’ufficio, o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa. Essa deve quindi contenere sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, ovvero deve contenere tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
Spetta all’attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato.
Redazione





