L’assicurazione ha l’obbligo di formulare offerta risarcitoria al danneggiato e/o di indicare i motivi di diniego del risarcimento, ma la mancata offerta risarcitoria o comunicazione del diniego da parte dell’assicuratore, nei termini previsti dall’art. 148 CdA, non legittima un’autonoma azione per inadempimento. La Suprema Corte enuncia un importante principio di diritto inerente l’art. 148 CdA (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 31 maggio 2025, n. 14691).
La dinamica dei fatti
La danneggiata (terza trasportata) viene coinvolta in un sinistro stradale con altri tre veicoli, riportando lesioni. Conseguentemente aveva domandato il risarcimento alla assicurazione garante per la RCA del veicolo sul quale si trovava.
Il Giudice di Pace, dopo aver riscontrato l’effettiva violazione, da parte della Compagnia, dell’art. 148 cit., rileva che la assicurazione solo dopo la data fissata per la prima udienza aveva rivelato (attraverso un altro giudizio proposto da un terzo soggetto coinvolto nel medesimo sinistro) e nel quale era intervenuta volontariamente la odierna danneggiata, i motivi specifici per i quali non aveva inviato l’offerta risarcitoria.
Pertanto, il Giudice dà atto “che l’attrice è stata integralmente soddisfatta dalla compagnia assicuratrice convenuta per quanto riguarda l’obbligo di cui all’art. 148, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.209/2005… per cui deve dichiararsi cessata la materia del contendere“.
La Compagnia propone appello e il Tribunale di Taranto, in qualità di Giudice di secondo grado, dichiara “l’inammissibilità della domanda proposta dalla donna per ottenere la formulazione dell’offerta risarcitoria o la comunicazione dei motivi di diniego” in quanto “la danneggiata, esauriti gli incombenti dell’art. 148 CdA, poteva direttamente agire per il risarcimento”. Stabilisce, inoltre, che “la cessazione della materia del contendere non avrebbe dovuto correlarsi alla condanna di UnipolSai al pagamento delle spese di giudizio, attesa l’inammissibilità della domanda e l’inconfigurabilità della soccombenza virtuale per la società”.
Il ricorso in Cassazione
La Cassazione rigetta in toto in quanto la decisione dei Giudici di merito di ritenere inammissibile la domanda proposta è corretta
Innanzitutto, l’obbligo dell’assicuratore della RCA di informare la vittima di un sinistro stradale circa le ragioni per le quali ha ritenuto di offrire un certo risarcimento, oppure di non offrirlo, è coniugato dalle sanzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 148 CdA.
La danneggiata lamenta la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria.
Ebbene, il Tribunale di Taranto ha correttamente evidenziato che, secondo il sistema vigente, dettato dal D.Lgs. n. 209/2005 il danneggiato a seguito di sinistro stradale ha l’onere, a pena di improponibilità della domanda, di richiedere per iscritto il risarcimento dei danni all’assicuratore e di attendere un certo termine stabilito dalla legge.
Il secondo Giudice di merito ha anzitutto rilevato che poteva pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che la donna (come sopra indicato) era intervenuta in un altro giudizio pendente tra la stessa assicurazione ed altri danneggiati dal medesimo sinistro, esercitando in quella sede il proprio diritto al risarcimento; ma ha poi ritenuto, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, che la domanda originaria – fondata sul pacifico inadempimento della UnipolSai all’obbligo di formulare l’offerta ex art. 148 CdA fosse inammissibile per carenza d’interesse, posto che, qualora l’assicuratore non inoltri al danneggiato entro il c.d. spatium deliberandi una offerta congrua e motivata, questi ha piena facoltà di proporre la domanda giudiziale, a nulla a tal punto rilevando quali siano le ragioni per le quali tale offerta risarcitoria non sia stata inoltrata.
Ragionando in tal senso il Giudice di appello ha ricavato l’illegittimità della valutazione sulla soccombenza virtuale alle spese della UnipolSai, invece ritenuta sussistente dal primo Giudice, che su tale presupposto aveva condannato la compagnia alla rifusione delle spese.
Inadempimento dell’assicurazioni e obblighi ex art. 148 CdA
Ebbene, sull’inadempimento dell’assicurazioni gli obblighi ex art. 148 CdA vanno letti tenendo presente il dovere di correttezza e buona fede cui il danneggiato e l’assicuratore sono tenuti (Cass. n. 1829/2018; Cass. n. 30091/2024).
In altri termini, l’obbligo dell’assicuratore non è collegato ad un corrispondente diritto del danneggiato avente valenza assoluta, ma ha (solo) natura strumentale e funzionale alla definizione del segmento concernente lo spatium deliberameli, perché una volta inoltrata una richiesta di risarcimento idonea a consentire all’assicuratore di assumere le proprie determinazioni, il termine dilatorio che temporaneamente osta alla proposizione della domanda giudiziale continua a decorrere.
E’ pacifico che la disposizione del CdA di cui si discute è applicabile “a maggior ragione” quando l’offerta risarcitoria non sia stata formulata tout court, perché ciò costituisce una violazione dell’obbligo normativamente previsto. Fermo, tuttavia, che decorso inutilmente il termine suddetto, il danneggiato ha piena facoltà di avviare l’azione giudiziale, proprio perché la fase precontenziosa non ha avuto esito positivo.
Questo significa che il danneggiato non subisce alcuna lesina al proprio diritto di difesa. In definitiva le tesi difensive della danneggiata sono infondate e illogiche, in quanto delle due l’una: “se il rifiuto opposto dall’assicuratore alla richiesta di risarcimento fu legittimo, null’altro il (preteso) danneggiato potrebbe pretendere; se fu illegittimo, la legge accorda al danneggiato l’azione di cui all’art. 144 cod. ass. pertanto nell’uno come nell’altro caso non v’è alcuno spazio per ulteriori e fantasiose pretese”.
È dunque corretta la declaratoria di soccombenza virtuale nei confronti dell’assicurazione.
La mancata offerta risarcitoria non legittima una domanda autonoma di inadempimento
Al riguardo la S.C. enuncia il seguente principio di diritto:
“in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, la mancata formulazione, da parte dell’assicuratore, della proposta congrua e motivata, ovvero la mancata comunicazione delle ragioni del diniego, entro i termini di legge, ai sensi dell’art. 148, commi 1 e 2, cod. ass., non giustifica la proposizione di una domanda volta ad ottenere la declaratoria dell’inadempimento ed un conseguente diritto al risarcimento del danno, ne fa condanna dell’assicurato re all’adempimento coattivo, atteso che l’Ordinamento non prevede né l’uno né l’altro diritto, ma ricollega all’inerzia la possibilità della proposizione della domanda del danneggiato in sede giudiziale.
Fatti salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell’ISVASS a norma degli artt. 7 e 148, comma 1, cod. ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell’assicuratore per il ritardo nel pagamento, ai sensi dell’art. 1219 c.c., nonché eventualmente, sul piano processuale, all’esito del giudizio, la possibile responsabilità ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti”.
Conclusivamente la Cassazione rigetta il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno