Si configura come truffa aggravata il rifiuto di pagare il pranzo di nozze
Da oggi non pagare il proprio banchetto nuziale sarà considerato reato di truffa aggravata.
Loha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 27386/2017 depositata il 31 maggio scorso.
Nel caso di specie, il futuro sposo è stato ritenuto colpevole in entrambi i gradi di truffa aggravata ai danni della proprietaria di una villa adibita a ristorante nella quale aveva organizzato il proprio pranzo di nozze. La condanna è stata di un anno di reclusione e 300 euro di multe. L’uomo aveva raggirato la donna, facendole credere di essere un imprenditore di successo e il nipote di un famoso mobiliere e lei aveva così deciso, ingenuamente, di non richiedere la caparra per il pranzo.
Peccato però non aver mai ricevuto quanto pattuito per il servizio offerto.
L’uomo, però, ha deciso di ricorrere in Cassazione, denunciando di non aver posto in essere alcun tipo di raggiro per indurre la proprietaria del ristorante al contratto, aggiungendo inoltre di aver fatto presente alla donna di trovarsi in una situazione di momentanea difficoltà economica.
I giudici hanno però ritenuto inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza delle richieste formulate. Inoltre, l’apparato argomentativo della sentenza impugnata non presenta fratture logiche avendo la corte d’appello evidenziato come la donna, “gestrice del ristorante, cui l’imputato si era rivolto per l’approntamento del pranzo e della cena in occasione delle nozze, fosse stata indotta a soprassedere al versamento di una caparra e a erogare le prestazioni richieste dalle spontanee e infedeli garanzie di solvibilità fornite dal ricorrente, il quale si era presentato come imprenditore affermato nel settore dell’arredamento d’interni e nipote di un noto mobiliere, assicurando che avrebbe saldato il dovuto in unica soluzione dopo la fruizione dei servizi , rimanendo invece inadempiente e rendendosi finanche irreperibile ai creditori”.
Per tale ragione, dunque, il ricorso dello sposo è stato respinto, in quanto la sua condotta è stata ritenuta dai giudici “lesiva della buona fede contrattuale, in quanto accredita in maniera mendace la solvibilità dell’imputato attraverso l’evocazione di un’attività imprenditoriale florida e di consistenti mezzi economici idonei a far fronte alla richiesta di prestazioni di elevato standard qualitativo e, pertanto, direttamente incidente sulla volontà della p.o. che per l’effetto si è determinata al contratto in assenza delle ordinarie cautele finanziarie, rimanendo esposta all’integrale inadempimento del prevenuto”, la cui condotta dunque “depone in termini univoci per la ricorrenza del dolo postulato dalla fattispecie”.




