La reciproca soccombenza ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

0
reciproca-soccombenza-spese-di-lite

Il Tribunale ha compensato le spese per “la particolarità della vicenda” senza nessuna altra specificazione. Ma al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale a norma dell’art. 92, comma 2 c.p.c., non possono essere espresse con un’enunciazione astratta o non puntuale (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 29 gennaio 2025, n. 2081).

Il caso

Il Tribunale di Lecce ha accolto il reclamo proposto dalla società avverso il decreto del Giudice delegato che, in data 18/10/2019, aveva disposto la correzione di un errore materiale contenuto nello stato passivo del Fallimento, cui la reclamante era stata ammessa in privilegio ipotecario per la somma di 220.996,47 euro.

Per quanto qui di interesse, il Giudice, dopo avere revocato il decreto impugnato ha compensato le spese del procedimento in ragione della ritenuta “particolarità della vicenda”.

La società ricorre in Cassazione lamentando che il Tribunale abbia disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio senza considerare che il 2 comma della norma, nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo nei casi, insussistenti nella specie, di reciproca soccombenza ovvero di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

“Le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese devono essere motivate

La Corte di Cassazione dà ragione alla società. L’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis, così come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018), legittima infatti la compensazione delle spese processuali, oltre che nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, soltanto nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali, tuttavia, il Giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.

Ebbene, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale a norma dell’art. 92, comma 2 c.p.c., non possano essere espresse con un’enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell’apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

Ha errato, difatti, il Tribunale nel discorrere della ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese del giudizio pur a fronte del suo pieno accoglimento, facendo solo riferimento “alla particolarità della vicenda”.

Le ragioni indicate dal Tribunale, prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento del reclamo, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 14576 del 1999).

Conclusivamente, il ricorso viene accolto e il decreto impugnato cassato.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui