In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge (Cassazione Civile, sez. III, 22/04/2024, n.10713).
La vicenda giudiziaria
Con ricorso in Cassazione la Gestione Liquidatoria dell’ex USL n. 28 ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica il 14 ottobre 2020.
La Corte territoriale, tra le altre, ha dichiarato fondato il primo motivo di appello incidentale sulla “inadeguata liquidazione” del danno non patrimoniale conseguente alla morte della gravida effettuata “in modo palesemente difforme rispetto all’adeguamento dei nuovi importi 2013 da parte del Tribunale di Milano”, e ha proceduto a rideterminare la liquidazione sulla scorta delle tabelle aggiornate al 2018.
Il primo Giudice, infatti, si era discostato “sensibilmente finanche dalle indicazioni tabellari, predisposte dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2011”, da ritenersi criterio equitativo e uniforme di liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita di un congiunto (prevedendo dette tabelle la somma la somma da 154.350 a 308.700 euro e la somma da 22.340 euro a 134.040 euro rispettivamente per il genitore e per il fratello a seguito della morte del figlio e del fratello). Le considerazioni del Tribunale sia sul fatto che la vittima avesse un proprio nucleo familiare e non vivesse più con genitori e fratelli, sia sul rilievo che la perdita di un congiunto “è “meglio tollerata” all’interno di una famiglia “particolarmente numerosa”, quale quella di origine della vittima” erano “ragionevoli (né censurate)” e “suggerivano semmai di operare la liquidazione in relazione ai valori tabellari minimi”.
La tesi dell’Azienda Sanitaria
La ricorrente, dopo aver richiamato tesi dottrinali e orientamenti giurisprudenziali in tema di chiamata in garanzia e di distinzione tra garanzia propria e impropria, sostiene che la Corte territoriale, in luogo dell’erronea statuizione adottata, “avrebbe dovuto applicare il principio di legge secondo il quale, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria.
Dovendosi privilegiare l’effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell’evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato (tanto che nel caso di specie ci troviamo di fronte a due stessi giudizi riuniti con chiamata in causa già azionata verso lo stesso l’assicuratore), onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione“.
Questa censura è inammissibile perché non risulta denunciata mediante censure puntuali e congruenti, la ratio decidendi della sentenza di appello secondo cui la ex USL n. 28 era tenuta, in quanto unica interessata, ad impugnare la sentenza di primo grado che non aveva condannato la compagnia di assicurazione INA Assitalia a manlevarla anche per le somme risarcitorie liquidate dal Tribunale in favore di parte degli eredi attorei.
Assicurazione della responsabilità civile
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge (che nel caso concreto non ricorrono). Il danneggiato è estraneo al rapporto tra il danneggiante e il suo assicuratore, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.
Non ricorrendo, dunque, un’ipotesi di estensione della domanda al terzo responsabile bensì, una fattispecie riconducibile alla chiamata in causa dell’assicuratore della responsabilità civile ex art. 1917 c.c., è corretta la decisione assunta dal Giudice di appello.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, la ricorrente ex USL sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato il danno non patrimoniale in base alle tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono un “mero criterio guida e non già normativa di diritto”, avendo il primo giudice ben motivato “le ragioni del non allineamento alle predette tabelle”, delle quali lo stesso giudice di appello, in modo affatto contraddittorio, aveva riconosciuto “la non censurabilità e la ragionevolezza”.
La ricorrente, quindi, deduce, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva fatto corretta applicazione (“implicitamente ed esplicitamente”) di quanto previsto dalla legge c.d. “Balduzzi” del 2012 e, quindi, riprodotto dalla legge c.d. “Gelli-Bianco” del 2017 in punto di estensione dei criteri legali di liquidazione del danno biologico dettati dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209-2005 al settore della responsabilità sanitaria, che trovano applicazione anche in riferimento a fatti precedenti alla rispettiva entrata in vigore.
La liquidazione del danno non patrimoniale
È infondato e inammissibile quando dedotto dalla USL. La liquidazione operata dalla Corte di appello del danno non patrimoniale subito dai genitori e fratelli della gravida per la perdita del rapporto parentale non ha violato il principio della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che si impone nel caso di pregiudizi per i quali, come nella specie, non vi sia la previsione legale di un diverso e pertinente parametro di liquidazione. Il Giudice di appello ha individuato il criterio equitativo di liquidazione rispettoso dell’art. 1226 c.c. nelle tabelle del Tribunale di Milano del 2018, delle quali ha fatto applicazione ritenendo di attenersi, nella “forbice” da esse stabilita, agli importi vicini al limite minimo e ciò in ragione delle considerazioni già svolte dal primo giudice, il quale, però, aveva liquidato (erroneamente) importi al di sotto di detto limite.
“In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio “a forbice”, che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano l’assenza di convivenza tra la vittima del sinistro e i superstiti, né la platea più o meno numerosa di quest’ultimi.”
Il ricorso viene integralmente rigettato e la ricorrente ex USL n. 28 condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
Avv. Emanuela Foligno





