Infortunio dell’operaio per assenza dei dispositivi di sicurezza

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L’infortunio dell’operaio è avvenuto perché mancavano i dispositivi di aggancio della cintura di sicurezza nella fase di discesa dal ponteggio.

Il caso

La Corte di appello di Catania ha confermato l’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro per i costi sostenuti in relazione all’infortunio dell’operaio sul luogo di lavoro.

Il lavoratore, mentre era impegnato nell’attività di smontaggio di un ponteggio a due impalcati presso un cantiere edile, scivolava dalla scala che collegava i due impalcati mentre scendeva dal secondo impalcato al primo. Il lavoratore aveva la cintura di sicurezza sganciata durante la discesa per mancanza di dispositivi atti allo scopo.

Proprio per tale ragione, la Corte di Appello escludeva un comportamento abnorme o imprevedibile del lavoratore, riconducibile alla categoria del rischio elettivo: il dipendente era stato costretto a sganciare la cintura di sicurezza per potere completare la discesa dal ponteggio.

I Giudici di appello, inoltre, giudicavano irrilevante il fatto che il costruttore non avesse previsto un corrimano per la scala a pioli. Ciò non esimeva da responsabilità il datore di lavoro, tenuto ad adottare ogni cautela dettata dalla comune esperienza. Il datore di lavoro avrebbe dovuto installare un dispositivo di ancoraggio della cintura di sicurezza alla struttura fissa al fine di evitare la caduta del lavoratore.

In definitiva, secondo i Giudici di secondo grado, il datore di lavoro era tenuto, da un lato, a dotare l’ambiente di lavoro di dispositivi atti ad impedire infortunio, dall’altro, a controllare personalmente, o tramite preposto incaricato, che il personale utilizzasse effettivamente tutti i presidi forniti.

Il vaglio della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro censura la propria responsabilità e deduce che il dipendente aveva impiegato un ponteggio regolamentare e che era dotato di una cintura di sicurezza e di funi di aggancio a punti fissi (anche durante l’operazione di discesa) e, quindi, assume la sussistenza di una condotta abnorme.

Le censure vengono tutte rigettate (Cassazione Civile, sez. lav., 14/05/2024, n.13170). Il datore di lavoro non si confronta con il decisum che ha individuato la sua responsabilità sia nella omessa predisposizione di un “sicuro” ambiente di lavoro, che nell’omesso controllo del rispetto della normativa antinfortunistica da parte del dipendente.

Le conclusioni della Corte di Appello sono allineate agli orientamenti giurisprudenziali della materia che ravvisano, sempre, in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 c.c. e salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.

Avv. Emanuela Foligno

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