Il Codice della Strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso. La fermata di emergenza sulla carreggiata costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 11 novembre 2024, n. 29009).
La vittima, a bordo della propria moto, impattava contro la parte posteriore sinistra dell’autocarro Ford Transit.
In particolare, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, arrestava improvvisamente la marcia e si spostava senza alcuna segnalazione sulla destra della carreggiata perché, in quel frangente, in direzione opposta l’autocarro Alfa Romeo, di proprietà dell’Anas s.p.a., aveva lampeggiato con gli abbaglianti per segnalargli di fermarsi.
Il motociclista arrestava il mezzo in parallelo con gli altri due coinvolti e, già disorientato dal lampeggiare dell’autocarro Anas e abbagliato dalla intensa luce del sole, nel tentativo di superare il Ford Transit si era spostato verso il centro della carreggiata, ma, avendo urtato lo spigolo posteriore sinistro del cassone dello stesso Ford Transit, era deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate in conseguenza dell’impatto.
Secondo i ricorrenti, dunque, la responsabilità del sinistro andrebbe ascritta ai conducenti dei due autocarri.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 207/2014, rigetta le domande attoree, ritenendo non provata la ricostruzione offerta dagli attori.
Secondo il Giudice, l’allegazione secondo cui i due autocarri si sarebbero trovati fermi in parallelo sulla strada in modo da restringere la carreggiata, e l’ulteriore precisazione secondo cui che l’impatto sarebbe avvenuto subito dopo l’arresto del Ford Transit, non solo erano rimaste sfornite di prova, ma, addirittura, erano state positivamente smentite dalle risultanze del procedimento penale per omicidio colposo.
Una delle testimonianze rese contribuiva a smentire la ricostruzione dei ricorrenti secondo cui i due autocarri, al momento dell’incidente, si sarebbero trovati in parallelo sulla strada. Dalla CTU disposta dal Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento penale erano emersi, inoltre, ulteriori elementi di giudizio tali da contraddire la tesi dei ricorrenti, propugnata nella relazione del loro consulente tecnico nel procedimento penale, nell’ambito della quale si dava per presupposto ciò che invece era rimasto del tutto sfornito di prova, e cioè l’arresto repentino dell’autocarro Ford Transit e l’ingombro della carreggiata da parte del due autocarri fermi in parallelo.
Sempre secondo il consulente tecnico del Pubblico Ministero, posto che l’autocarro era “fermo con la fiancata destra a filo del muro di contenimento in quel tratto di strada esistente”, “il conducente del ciclomotore aveva ancora a disposizione per la circolazione oltre 3 m della propria corsia di marcia”.
Da qui, il rigetto delle domande dei ricorrenti, con integrale compensazione delle spese di lite.
La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosce il risarcimento in favore dei congiunti del motociclista deceduto.
L’intervento della Cassazione
La Cassazione, chiamata al vaglio, chiarisce che la sentenza gravata fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata.
In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
La decisione d’appello è conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui “la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l’ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, costituisce un criterio residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire l’arresto tempestivo dello stesso
Oltre a questo, il Codice della Strada prevede che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.
Nei casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada”, quindi, sebbene sia di gran lunga prevalente la responsabilità del furgone per avere omesso un pur minimo contributo di attenzione anche in considerazione delle condizioni di alterata visibilità del tratto di strada che stava percorrendo, residua comunque una colpa concorrente del motociclista, ragionevolmente quantificata nella misura del 20%.
Avv. Emanuela Foligno