Responsabilità deontologica dell’Odontoiatra (Cassazione civile, sez. II, dep. 31/03/2023, n.9114).
Il paziente esperisce ATP nei confronti dell’Odontoiatra per asseriti danni derivanti da responsabilità professionale medica in relazione a un intervento di implantologia eseguito da un terzo specialista implantologo.
Il CTU segnalava con un esposto all’Ordine dei medici e odontoiatri di Rimini che l’Odontoiatra aveva consentito all’odontotecnico e all’assistente di poltrona “di operare nella bocca del paziente, così come sulla bocca di altri pazienti, il tutto in sua presenza e con la sua approvazione” (in particolare, aveva permesso all’odontotecnico “di preparare monconi in bocca, di prendere impronte e provare manufatti protesici” e aveva permesso all’assistente “di effettuare la pulizia dei denti, montare ponti, cementare provvisori e sbiancare denti senza la necessaria idoneità”).
L’Ordine, avviava un procedimento disciplinare a carico dell’Odontoiatra e disponeva la sanzione dell’interdizione dall’esercizio della professione per un anno. Il Medico chiedeva la revoca della sanzione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La Commissione respinge il ricorso con la decisione n. 37/2019.
Avverso la decisione della Commissione centrale viene proposto ricorso per cassazione cui resiste con controricorso l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Rimini.
La Suprema Corte evidenzia, preliminarmente, che la Commissione dell’Ordine ha correttamente specificato che nel processo disciplinare svoltosi ciò che rileva non è l’accertamento di condotte che possano comportare la responsabilità professionale del ricorrente, bensì la verifica di condotte che abbiano consentito l’esercizio della professione di odontoiatria a soggetti non abilitati.
Ciò posto, il ricorrente contesta che l’istruttoria si sia svolta violando le garanzie procedimentali della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in base al quale ogni accusato ha diritto di esaminare, o far esaminare, i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.
La tesi del ricorrente è, in sostanza, che al giudizio disciplinare vadano applicate le garanzie proprie del processo penale, e in particolare quelle dettate per tale processo dall’art. 6 della Convenzionale Europea dei diritti dell’uomo.
Tale tesi non coglie nel segno.
In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti a un Ordine professionale ed è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.
Ciò posto, la Commissione ha affermato che il proprio convincimento si è basato sui documenti e sulle prove testimoniali e che risultava sufficientemente e congruamente motivato. La Commissione ha evidenziato anche il proprio corretto prudente apprezzamento delle risultanze testimoniali.
Il ricorso dell’Odontoiatra viene integralmente rigettato con condanna alle spese.
Avv. Emanuela Foligno
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