In tema di responsabilità genitoriale, il trasferimento del figlio, a fronte del dissenso di uno dei due genitori, può essere autorizzato solo con giustificati motivi che rendano tale evoluzione necessaria
Il Tribunale di Roma, con un’ordinanza del gennaio 2017, si è occupato di un caso di responsabilità genitoriale.
La vicenda scaturisce dalla decisione di una donna di trasferirsi presso la casa del nuovo compagno, portando con sé la figlia avuta dall’ex convivente. Quest’ultimo si era quindi rivolto al Tribunale per ottenere l’affidamento condiviso della bambina, con collocamento della stessa presso di sé.
La madre si era opposta alla domanda proposta dal padre, evidenziando il suo “carattere dispotico ed autoritario”, anche nei confronti della figlia. Una indole aggressiva che, a detta della donna, “si sarebbe tradotta in comportamenti violenti, in ingiurie, minacce e percosse”. Condotte che la avevano indotta a sporgere denuncia per maltrattamenti ai sensi dell’art. 612 bis c.p., temendo per la propria incolumità”.
Il Giudice ha chiarito che l’art. 316 c.c., “nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori”.
L’eventuale trasferimento del figlio a fronte del dissenso di uno dei due genitori può essere autorizzato solo con giustificati motivi che rendano tal evoluzione necessaria. In mancanza di questi la richiesta va rigettata al fine di preservare l’habitat del figlio inteso anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali.
Nel caso esaminato dal Tribunale, la madre aveva “giustificato il repentino trasferimento, allegando presunte condotte aggressive e mobbizzanti del ricorrente. Il suo allontanamento dall’immobile in comproprietà con l’ex compagno erano finalizzate proprio a far cessare “tali condotte pregiudizievoli per l’equilibrio della figlia”.
Tuttavia, secondo il Giudice, la veridicità delle affermazioni della madre non era ancora stata accertata.
Pertanto era da ritenere che non vi fossero “elementi sufficienti a rendere giustificata la condotta della madre”. Gli accertamenti tecnici effettuati, al contrario, avevano fatto emergere “le buone competenze genitoriali e il positivo rapporto della minore con entrambi i genitori”.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda dell’uomo affidando la minore a entrambi i genitori e fissando la residenza abituale presso la madre. Il Giudice, tuttavia, ha ritenuto opportuno che la situazione familiare venisse adeguatamente controllata dai servizi sociali, incaricati di segnalare ogni condotta dannosa per la minore.
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