Per la Corte di Cassazione la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa per la mancata comunicazione del reddito ha natura amministrativa

La prescrizione quinquennale a cui è soggetta la sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione del reddito professionale alla Cassa Forense, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17258/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati su un ricorso presentato dall’Ente previdenziale degli avvocati.

La Cassa Forense, in particolare, impugnava l’annullamento di una cartella esattoriale nei confronti di un’iscritta.

Questa non aveva versato i contributi previdenziali relativi agli anni 2000 e 2001.

Secondo il Giudice di secondo grado, tuttavia, era scaduto il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981. Tale termine decorreva, infatti, dal giorno in cui era stata commessa la violazione.

La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità. Secondo un consolidato orientamento la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa per l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione ha natura amministrativa.

Tale natura non viene meno per effetto della privatizzazione della Cassa. Infatti, è rimasto in capo alla stessa un potere, previsto dalla legge, di irrogare sanzioni in caso di violazione di legge da parte degli iscritti.

Pertanto, la sanzione pecuniaria “è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. La prescrizione decennale prevista dall’art. 19 della legge n. 576/1980, si riferisce invece solamente ai contribuenti e ai relativi accessori.

Le norme procedimentali, quindi, trovano applicazione anche per l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa all’omesso invio della comunicazione reddituale alla Cassa forense. Fanno eccezione quegli aspetti espressamente derogati o disciplinati da altre norme speciali di pari grado.

 

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