Verbale di accertamento e sua portata probatoria dell’infrazione stradale in caso di sinistro (Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2022, n. 28149).

Verbale di accertamento dell’infrazione e sinistro stradale.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa “è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento.”

Il Giudice di Pace di Bagheria rigettava l’opposizione ad ingiunzione proposta da un automobilista avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 157, commi 7 e 8, C.d.S., contestazione emersa a seguito di un incidente stradale, accertato e contestato alla conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica. Il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, confermava la decisione evidenziando, in particolare, la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale di accertamento e delle circostanze inerenti la violazione, dovendo il pubblico ufficiale dare conto della sua presenza ai fatti attestati e delle ragioni per le quali tale presenza ne aveva consentito l’attestazione.

In altri termini l’automobilista avrebbe dovuto impugnare il verbale con querela di falso per contestarne il contenuto e la vicenda giunge in Cassazione.

Il ricorrente contesta la ritenuta valenza di fede privilegiata del verbale di accertamento  rispetto alla dinamica del sinistro e sostiene l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 689/1981.

Le censure sono fondate.

Gli Ermellini richiamano il principio secondo cui «nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche» (sent. n. 23800/2014; sent. n. 25842/2008; nello stesso senso v. anche sent. n. 3705/2013).

Nel caso di specie il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata in relazione alla dinamica dell’incidente non essendo fondata su circostanze di fatto avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.

In tal caso, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito.

La Suprema Corte ribadisce che «nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento».

La sentenza viene cassata con rinvio e la Corte d’appello dovrà attenersi ai suddetti principi.

Avv. Emanuela Foligno

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