Caduta della bambina nel parcheggio della pizzeria

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Caduta della bambina nel parcheggio della pizzeria

Caduta della bambina nel parcheggio della pizzeria (Tribunale Torre Annunziata sez. I, 21/02/2023, n.521).

Responsabilità per custodia per la caduta della bambina nella scalinata del parcheggio della pizzeria.

Nel giugno 2010 verso le ore 23.00/23.15, nel mentre la bambina stava percorrendo, tenendo la mano della mamma, la discesa che porta al parcheggio del ristorante è caduta a causa della presenza di sostanza scivolosa.

La circostanza è stata confermata dalle prove testimoniali. In particolare, uno de testi, ha riferito:  “…stavo percorrendo una discesa che conduce al parcheggio della pizzeria. Dinanzi a me, ad una distanza di 1/1,5 mt c’era una signora con una bambina la quale del pari stava percorrendo la predetta discesa. Preciso che la signora in questione aveva una mano sul corrimano e con l’altra mano portava la bambina. In tale frangente, la bambina è scivolata sul lato sinistro…Nel punto ove è caduta la bambina vi erano delle macchie di colore chiaro scivolose….la bambina lamentava dolori alla gamba sinistra.”

Ritenuta pacifica la dinamica della caduta della bambina, il Tribunale passa al vaglio i principi basilari della responsabilità per custodia e dei relativi oneri probatori.

Nella fattispecie i titolari della pizzeria (rimasti contumaci) dovevano dimostrare la esistenza di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito, ovvero l’essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un’alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un loro intervento nell’espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti.

Tale onere probatorio non è stato assolto.

Dalla CTU Medico-legale espletata è emerso che la bambina ha riportato “frattura spiroide al iii medio distale di tibia sinistra” subendo un’invalidità temporanea totale di gg. 30, un’invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di gg. 20, nonché un danno permanente pari al 3%”.

Con l’applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al 2021, condivise dal Tribunale, quanto al danno biologico permanente viene liquidato l’importo di euro 7.925,00.

Quanto alla invocata personalizzazione del danno biologico, il Tribunale evidenzia che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio. Ciò posto, la suddetta voce di danno viene respinta non essendo stato dimostrata la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

Respinto, infine, anche l’invocato danno morale in assenza di specifiche allegazioni sul punto, in considerazione anche del fatto che dalla CTU è risultato che il livello di sofferenza della bambina è stato lieve.

Conclusivamente, il Tribunale condanna i titolari della pizzeria al pagamento della somma di € 7.925,00, oltre interessi, per danno biologico, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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