Il nesso causale in caso di responsabilità per infezione nosocomiale (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6386).

Nesso causale nell’infezione nosocomiale post chirurgica con focus sulla perdita di chances.

La paziente veniva ricoverata per un intervento oculistico e durante la degenza cadeva riportando un trauma contusivo alla parete addominale, che poi scatenava l’infezione nosocomiale.

Successivamente alla suddetta caduta la paziente registrava rialzo febbrile ma veniva comunque dimessa. A distanza di alcuni giorni,  veniva ricoverata nuovamente per stato febbrile causato da staphiloccoccus aureus che veniva trattato con profilassi antibiotica. Dopo due mesi la donna decedeva.

I congiunti instaurano procedimento civile onde accertare la responsabilità sanitaria deducendo che la paziente non sarebbe deceduta se, in occasione del rialzo febbrile, fossero stati eseguiti maggiori accertamenti per determinare la causa.

Il Tribunale escludeva la responsabilità della Struttura in quanto una condotta alternativa non avrebbe comunque determinato un diverso decorso clinico. La Corte d’appello, successivamente adita, rigettava anch’essa la domanda facendo proprie le risultanze istruttorie e le argomentazioni del Tribunale.

Si approda in Cassazione dove viene lamentato : i) di avere soddisfatto l’onere probatorio; ii) la domanda di risarcimento danni non patrimoniale da perdita del rapporto parentale implicitamente includeva la domanda da perdita di chances; iii) la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato il rapporto causa-effetto tra infezione contratta dalla paziente e la morte.

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, promossa dai congiunti, costituisce un’azione extracontrattuale a cui spetta provare l’inadempimento qualificato del debitore. Ciò posto, i Giudici d’appello, nell’escludere la responsabilità della Struttura, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova sul nesso causale tra condotta contestata e evento dannoso, è incorso in un duplice errore di diritto.

a) non avere esteso il giudizio controfattuale all’obiettiva contrazione in ambito nosocomiale dell’infezione che causava la morte della paziente;

b) avere utilizzato una valutazione eziologica riferita alla certezza della possibilità di evitare il danno a fronte di un comportamento diverso, anziché quello probabilistico.

Per tali ragioni la Suprema Corte cassa la decisione e rinvia alla Corte territoriale in diversa composizione affinchè venga accertato:

a) l’obiettiva contrazione dell’infezione in ambito nosocomiale;

b) se la morte della paziente sia stata conseguenza del comportamento colposo dei sanitari;

c) se nella domanda proposta dai ricorrenti è possibile ravvisare la perdita di chances.

Nella parte motiva la Suprema Corte indica al Giudice del rinvio i criteri rilevanti per accertare, in termini probabilistici, il nesso causale riguardante la contrazione dell’infezione nell’ambito ospedaliero e il decesso della paziente.

E’ ormai principio consolidato che la domanda da perdita di chances è una domanda autonoma in quanto postula presupposti e mezzi di prova diversi dalla domanda di risarcimento. In altri termini, o si discute della perdita di un risultato sperato, incerto ed eventuale (Cass. civ. 28993/2019), ovvero della perdita di un risultato finale provato. Ne consegue che la domanda per perdita di chances è ontologicamente diversa da quella che ha per oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. civ. 21245/2012).

Avv. Emanuela Foligno

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