Gangrena del piede e ritardo diagnostico (Tribunale Torre Annunziata, Sentenza n. 1711/2022 – RG n. 6513/2014).
Gangrena del piede e ritardo diagnostico provocano l’amputazione dell’arto.
Il paziente chiama a giudizio il Chirurgo vascolare, il Medico di base e la Clinica per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale.
Il Tribunale ritiene la domanda fondata.
Il Medico curante, nonostante fosse a conoscenza di una arteriopatia sottopoplitea sinistra con occlusione dei vasi tibiali anteriori e posteriori sin dal 2009, continuava a occuparsi del paziente fino al 21.01.2010 quando compariva una gangrena del piede, umida con formazione di ascesso, ritardando l’invio ad un centro specialistico, che avrebbe probabilmente evitato l’amputazione del piede.
Il Chirurgo vascolare, trascurava la rivascolarizzazione distale di quanto rimaneva del piede sinistro per evitare altre estensioni della gangrena. Tali circostanze rendono convincente l’errore da parte dei due convenuti nella valutazione della gravità della malattia con una sottostima dei rischi.
Risulta, pertanto, provata da parte dell’attore la responsabilità dei Medici, l’esistenza del rapporto professionale (contratto) e l’inadempimento, in funzione della specifica prestazione professionale dedotta in giudizio.
Ciò posto, tutti i convenuti, vengono ritenuti responsabili dei danni conseguenti alla gangrena del piede, ex art. 1176 cc, in quanto erano tenuti alla diligenza nell’adempimento della prestazione medica.
Il Giudice evidenzia che l’art. 1176 c.c. recita: “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario. L’errore diagnostico si realizza nel non corretto inquadramento diagnostico della patologia, a cominciare ad esempio dalla imprecisa raccolta dei dati anamnestici, laddove invece doveva essere esattamente eseguita e valorizzata per il completamento del quadro clinico.
Ciò posto viene passata al vaglio l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa formulata dalla Compagnia garante di entrambi i convenuti.
Le eccezioni derivanti dall’inoperatività della garanzia ex art. 1893 c.p.c ed ex art. 17 c.p.c . formulate Compagnia, non colgono nel segno evidenzia il Giudice. Il contratto assicurativo è stato sottoscritto prima che l’assicurato sia venuto a conoscenza del sinistro e, pertanto, non è possibile che abbia potuto dare informazioni inesatte o reticenti su un evento ancora a venire, consentendo di escluderle, ovvero non stipulare, il contratto assicurativo.
Al riguardo viene precisato che nelle polizze claims made, non è tanto importante quando è avvenuto l’evento lesivo, ma quando perviene per la prima volta la richiesta di risarcimento alla Compagnia assicurativa, mentre con le polizze tradizionali l’evento avvenuto durante il periodo di validità della copertura è sempre coperto, senza limiti di tempo e anche dopo la scadenza del contratto.
I termini di prescrizione del risarcimento dei danni consentono di denunciare un illecito anche dopo molto tempo dalla data dell’evento e quindi, non è raro ricevere una richiesta risarcitoria dopo diversi anni, pertanto, le richieste di risarcimento intervenute dopo la scadenza del contratto non potranno essere denunciate alla Compagnia rimanendo escluse dalla copertura.
Il Tribunale aderisce all’orientamento di cui alla sentenza di Cassazione Civile n.29365/2019 secondo cui è necessario verificare se una siffatta clausola, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, costituisca un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, atteso che realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.
Chiarito quanto sopra, la CTU ha accertato che le lesioni riportate dal paziente sono da imputare alla patologia di arteriopatia sottopoplitea e all’evolversi in senso negativo, delle cure mediche e locali poste in essere dai convenuti.
Il danno biologico differenziale viene stimato nel 9%, anche tenuto conto che una diversa gestione avrebbe evitato l’amputazione dell’avampiede, e viene liquidato al paziente l’importo complessivo di euro 95.903,00, oltre al rimborso delle spese mediche per euro 2.880,56, e alle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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