Caduta nei locali del negozio di abbigliamento (Tribunale Locri, sez. I, 05/10/2022, n.585)
Caduta nei locali del centro commerciale a causa di una barra metallica all’ingresso del negozio.
La danneggiata cita a giudizio il centro commerciale e il titolare del negozio di abbigliamento chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità in relazione alla caduta occorsa mentre si accingeva ad entrare presso i locali del negozio di abbigliamento, posto al piano primo del Centro Commerciale, con condanna al risarcimento del danno subito nella misura di Euro 7.742,44, oltre interessi legali e rivalutazione e vittoria di spese di giudizio.
In particolare, mentre si trovava all’interno dell’esercizio commerciale era icaduta nei locali del negozio di abbigliamento a causa di in una barra di metallo, a suo dire, danneggiata e rialzata collocata sul pavimento in corrispondenza della porta d’ingresso del suddetto negozio. Aggiungeva di essere caduta rovinosamente a terra urtando il ginocchio destro e di aver riportato “Trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro, meniscopatia di natura post traumatica”.
Il Tribunale preliminarmente dà atto della dinamica del sinistro: il danneggiato mentre si accingeva ad entrare nel negozio di abbigliamento, indossando un paio di ciabatte infradito, e con le mani impegnate dalle buste della spesa inciampava, in un profilato metallico presente all’ingresso in corrispondenza del sistema di antitaccheggio cadendo rovinosamente per terra.
Ciò posto, l’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un’attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. n. 22684/2013); pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità (Cass. n. 16029/2010; Cass. n. 4279/2008; Cass. 153842006). Da tale impostazione derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno della cosa; infatti, “ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l’agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilità del custode.
Pacifico che la caduta nei locali commerciali, si sia verificata all’ingresso del negozio di abbigliamento, tuttavia dalla fase istruttoria non è emersa la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso.
Il testimone ha riferito che l’attore “ha inciampato in una astina riposta sul pavimento all’ingresso del negozio e si vedeva che aveva una certa altezza” rappresentando, pertanto, che la res fosse visibile e non intrinsecamente pericolosa; anche dal verbale di intervento dei Carabinieri non emerge alcuna anomalia nella barra metallica antitaccheggio.
E’, pertanto, da escludersi la configurabilità di una responsabilità in ordine ai danni subiti dall’attore, non risultando alcuna anomalia dello stato dei luoghi teatro dell’incidente che possa atteggiarsi a causa efficiente della caduta.
La domanda viene conclusivamente disattesa.
Avv. Emanuela Foligno
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