Figlio portatore di handicap grave con indennità di accompagnamento ha diritto comunque al contributo al mantenimento da parte del padre.

Il padre deve comunque versare il contributo al mantenimento al figlio portatore di handicap grave anche se percepisce l’indennità di accompagnamento.

La vicenda trae origine dalla modifica delle condizioni di divorzio richiesta dall’ex marito in seguito all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento del figlio portatore di handicap grave.

(Cass. civ., sez. I, 19 aprile 2023, n. 10423)

In particolare, l’uomo ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, già concordate dai coniugi, in punto di contributo al mantenimento del figlio, fissato in Euro 300,00 Euro mensili oltre spese straordinarie, chiedendone la revoca o la riduzione ad Euro 50,00 poiché la madre, aveva (già all’epoca del giudizio di divorzio) ottenuto dall’INPS l’erogazione di una indennità di accompagnamento per l’importo di Euro 520,29.  

La richiesta di revisione delle condizioni di divorzio presentata dall’uomo viene respinta dai Giudici di merito, in considerazione del fatto che lo stesso fosse consapevole della presentazione della domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

In Cassazione il ricorrente deduce che all’epoca del divorzio il figlio non percepiva l’indennità di accompagnamento, ma la censura viene considerata infondata.

Secondo l’art. 9, l. n. 898/1970, rammentano gli Ermellini, la revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, vale a dire fatti successivi alla formazione del giudicato effettivamente modificativi della situazione delle parti e idonei ad incidere sull’assetto di interessi dato dal regolamento giudiziale o convenzionale.

Risulta pacifico tra le parti che l’erogazione della indennità di accompagnamento in favore del figlio disabile sia avvenuta nel corso del giudizio di divorzio e che il ricorrente era già a conoscenza del fatto che la domanda era stata presentata, così come era a conoscenza delle condizioni di portatore di handicap grave del figlio.

Conseguentemente, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in parola era del tutto prevedibile e verificabile dallo stesso padre, essendo il minore in regime di affidamento condiviso. Pertanto, nell’accordarsi sul contributo di mantenimento per il figlio, i coniugi hanno tenuto sicuramente conto anche di tale futura erogazione assistenziale in favore del minore.

Anche il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, infatti, ha il diritto – dovere, ai sensi dell’art. 316 c.c. ultimo comma, di vigliare sulla istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio; a maggior ragione detto dovere incombe sul genitore pienamente investito della responsabilità genitoriale in caso di affidamento condiviso. Pertanto, vengono considerate del tutto irrilevanti le considerazioni del ricorrente sulla circostanza che egli sia rimasto “del tutto estraneo all’intero iter procedurale e all’oscuro delle determinazioni adottate dall’Inps in merito all’accoglimento o al rigetto della presentata istanza“.

 Il fatto che il ricorrente fosse consapevole della presentazione della domanda al momento in cui ha raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, significa che ha implicitamente considerato l’esito della richiesta ininfluente sui patti di divorzio.

Inoltre, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità, ovvero di indennità di accompagnamento, non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell’altro genitore, in proporzione ai redditi di quest’ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l’obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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