Rendita in favore dei figli ultradiciottenni e requisito di inabilità

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Rendita in favore dei figli ultradiciottenni inabili superstiti

Rendita in favore dei figli ultradiciottenni superstiti e requisito della inabilità (Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2022, n.29083).

Rendita in favore dei figli superstiti derivante da infortunio sul lavoro T.U. 1124/1965.

La Suprema Corte ha statuito che “in tema di rendita in favore dei figli maggiorenni derivante da infortunio sul lavoro prevista dall’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965, il requisito della inabilita, cui è subordinato il relativo diritto dei figli superstiti, deve intendersi come incapacità totale ed assoluta del soggetto, per le sue condizioni biopsichiche, di esercitare un lavoro economicamente remunerativo, atteso che il legislatore quando ha voluto prendere in considerazione l’inabilità meramente ridotta, sia pure per graduare proporzionalmente l’indennità al danno subito, ha avuto sempre cura di specificarne il grado”.

La vicenda approda in Cassazione dalla Corte di Appello di Napoli che confermava la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta dall’amministratore di sostegno dell’inabile “volta a conseguire la rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. n. 1124 del 1965, di cui era stata beneficiaria la madre deceduta il 28 settembre 2015, in conseguenza del decesso per infortunio del proprio coniuge.

I Giudici di Appello, premesso che l’inabile aveva goduto della rendita in favore dei figli superstiti sino al compimento del 18 anno di età e che, successivamente a tale data, “l’affermato diritto alla rendita ai superstiti si fonda (…) sullo stato di inabilità.”, ha ritenuto che, “come già rilevato dal primo giudice, non vi è alcun elemento per ritenere che il beneficiario fosse inabile al lavoro all’epoca del decesso del proprio padre”.

In ogni caso – sempre secondo la Corte di Appello- il diritto fatto valere a distanza di oltre sei anni dalla cessazione della rendita in favore dei figli è anche prescritto essendo applicabile il termine triennale di prescrizione, ex art. 112 T.U., interamente trascorso al momento della domanda amministrativa (ottobre 2015).

Il beneficiario, dinanzi alla Suprema Corte, deduce di avere beneficiato  dell’indennità di frequenza quando era minorenne e che andrebbe considerato “inabile al lavoro” al momento del raggiungimento della maggiore età. Contesta, inoltre, che ai fini del diritto alla rendita in favore dei figli superstiti inabili,  questi debbano trovarsi “in condizioni di inabilità assoluta al lavoro”, sostenendo che la disposizione richiamata “fa riferimento al concetto di inabilità, senza alcuna indicazione quantitativa del requisito sanitario”.

La censura è in fondata e non conforme ai precedenti giurisprudenzali consolidati.

In tema di rendita da infortunio sul lavoro prevista dall’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei figli ultradiciottenni superstiti, il requisito della inabilità, cui è subordinato dalla norma citata il relativo diritto dei figli superstiti, deve intendersi come incapacità totale ed assoluta del soggetto, per le sue condizioni biopsichiche, di esercitare un lavoro economicamente remunerativo, atteso che il legislatore quando ha voluto prendere in considerazione l’inabilità meramente ridotta, sia pure per graduare proporzionalmente l’indennità al danno subito, ha avuto sempre cura di specificarne il grado (Cass. n. 361 del 1989; Cass. n. 5890 del 1983; Cass. n. 6387 del 1981).

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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