Responsabilità del datore di lavoro: indennizzo o risarcimento?

0
Responsabilità del datore di lavoro e liquidazione del danno

Responsabilità del datore di lavoro: dà luogo all’indennizzo secondo le tabelle Inail oppure al risarcimento secondo i criteri civilistici?

Responsabilità del datore di lavoro: come si liquida il danno (Cassazione civile, sez. lav., 12/07/2022, n.22021).

La liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro, in cui viene riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro, va fatta secondo i criteri civilistici.

“In tema di responsabilità del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute al lavoratore, conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell’indennizzo INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d’ufficio quanto indennizzabile dall’Inail, anche indipendentemente dalla effettiva erogazione.”

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava l’Ospedale, al pagamento in favore del lavoratore della somma di Euro 44.080,99 oltre interessi dalla sentenza al saldo.

Il lavoratore aveva agito in giudizio affinché fosse accertata la violazione da parte dell’Azienda Ospedaliera e delle altre amministrazioni convenute e fosse dichiarato che le patologie da cui era affetto “poliglobulia e ipogammaglobulia” erano totalmente riconducibili all’assorbimento da parte sua di ingenti quantità di radiazioni ionizzanti durante l’espletamento delle mansioni di tecnico radiologo alle quali era stato adibito dal 1965 al 2000.

il Tribunale, espletata C.T.U., aveva riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 20% e condannato l’Azienda al pagamento della somma di Euro 25.104,05.

Successivamente, la Corte territoriale, rinnovata la C.T.U., aveva quantificato il danno biologico sofferto dall’appellante nella misura del 34% (sulla base delle Tabelle allegate al DM 12 luglio 2000 e non di quelle del Tribunale di Milano) e determinato il danno nella somma, già capitalizzata, di Euro 44.080,99.

In buona sostanza: in primo grado il danno fisico del lavoratore viene liquidato attraverso i criteri civilistici con l’utilizzo delle Tabelle milanesi, mentre in secondo grado il danno viene liquidato attraverso i criteri delle Tabelle INAIL.

La decisione viene impugnata in Cassazione.

Per quanto qui di interesse, con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente determinato il risarcimento del danno sulla base della tabella (INAIL) “indennizzo del danno biologico” approvata con D.M. 12 luglio 2000, mentre avrebbe dovuto utilizzare le tabelle applicabili nell’ambito della responsabilità civile per circolazione stradale ex D.Lgs. n. 209 del 2005.

A sostegno di tale tesi afferma che per le menomazioni dell’integrità psico-fisica del lavoratore prodottasi nello svolgimento o a causa delle sue mansioni ci vuole una tutela più intensa che consenta una effettiva, tempestiva e automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare. Evidenzia, inoltre, che il risarcimento del danno deve essere integrale ed un valido criterio di riferimento può essere offerto dalle Tabelle per la liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano che avrebbero portato ad un quantum maggiore.

La censura è fondata.

Le tabelle INAIL di cui al D.M. 12 luglio 2000, erano già state utilizzate dal Giudice di prime cure nonostante la circostanza che le risultanze della C.T.U., che tali tabelle aveva applicato, fossero state contestate dal lavoratore anche con riguardo ai criteri di cui a dette tabelle.

In sede di Appello è stata, poi, impugnata in toto la quantificazione del danno biologico permanente come effettuata in prime cure, il che ha travolto anche il criterio utilizzato per tradurre lo stesso in risarcimento.  

Ebbene, il ricorrente ha agito per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e  il mancato o erroneo utilizzo delle tabelle per la determinazione del danno alla persona da parte del Giudice del merito, integra violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro, o da malattia professionale, si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell’INAIL, caratterizzato dall’irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l’indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità del datore di lavoro e dall’automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge.

Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali.

Di talchè è da escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato.

Dalla differenza strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL e il risarcimento del danno biologico ne è conseguita la preclusione “a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore, anche perché ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore “un trattamento deteriore – quanto al danno biologico – del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore”, con dubbi di legittimità costituzionale.

In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che, come nella fattispecie in esame, chieda il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento e la responsabilità del datore di lavoro, valuterà il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall’INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e tale  operazione di scomputo va effettuata ex officio ed anche ove l’ INAIL non abbia in concreto provveduto all’indennizzo.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Ferito dall’allenatore durante il corso di kick boxing

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui