Sinistro stradale per scontro tra motoveicoli alla rotatoria (Tribunale Torre Annunziata, sez. I, 28/02/2023, n.598).

Scontro tra motoveicoli alla rotatoria per omessa precedenza.

Si svolgeva giudizio dinanzi al Giudice di Pace per il sinistro verificatosi in data 28.06.2017, ove il danneggiato mentre si trovava quale trasportato a bordo del motoveicolo tipo Honda, mentre marciava regolarmente, era stato investito da altro motoveicolo tipo Honda, il cui conducente, provenendo dalla piazzola del distributore di carburante presente sulla strada, si era immesso nel flusso della circolazione, omettendo di dare la precedenza.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva della Compagnia assicuratrice sull’assunto della mancanza di prova della copertura per la RCA del motociclo  del convenuto.

La decisione viene impugnata e il Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, ritiene il gravame fondato.

L’appellante si duole dell’erroneità della decisione del Giudice di Pace, laddove è stata ritenuta la mancanza di prova della legittimazione passiva della convenuta assicurazione. In particolare censura la parte della sentenza in cui è statuito : ” Nello specifico si rileva come parte attrice non abbia prodotto documentazione attestante che il veicolo di parte convenuta fosse assicurato con la Parisienne Assicurazioni … di conseguenza il giudizio è improcedibile, poiché il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato”.

Sempre secondo l’appellante il rigetto della domanda è stato superficiale in quanto la compagnia convenuta nel giudizio di primo grado non aveva contestato la copertura assicurativa del motoveicolo convenuto, né la dinamica dello scontro tra motoveicoli.

Il Tribunale evidenzia che, a differenza della legittimazione passiva in senso stretto, la titolarità del diritto concerne il merito della causa e, quindi, la fondatezza della domanda deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell’art. 2697 c.c. (Cass ordinanza n. 31574/2018, Cass n. sentenza n. 16904/2018). Pertanto, è onere dell’attore allegare e provare gli elementi costitutivi della sua domanda, tra i quali la titolarità della posizione soggettiva passiva.

Ebbene, seppure l’attore non ha depositato documentazione attestante la copertura assicurativa del motoveicolo del convenuto, la Compagnia, nel costituirsi in giudizio, non ha sollevato contestazioni in merito alla copertura assicurativa; la stessa, difatti, si è limitata a contestare la legittimazione delle altre parti in causa, deducendo che “la semplice copia del libretto di circolazione od una semplice ispezione PRA non possono essere considerati come elementi sufficienti a provare la titolarità dei soggetti”, nulla osservando in merito alla copertura assicurativa.

In mancanza di specifica contestazione da parte della Compagnia, che si è costituita in giudizio svolgendo le proprie eccezioni e contestazioni, viene ritenuto che la stessa abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.

Ciò posto, passando al merito della lite, il danneggiato ha proposto azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del suo vettore, nella qualità di terzo trasportato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Di talchè aveva esclusivamente l’onere di provare di avere riportato lesioni in occasione del sinistro, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Ebbene, il verificarsi del sinistro, le modalità dell’incidente nonché i danni conseguiti dall’attore, quale trasportato, risultano provati dalle prove testimoniali e dal Verbale di Pronto soccorso ove emerge  “trauma contusivo distorsivo polso e ginocchio dx”.

Tuttavia, in mancanza di qualsivoglia accertamento clinico strumentale, non avendo il trasportato fornito la prova di avere riportato un danno biologico permanente risarcibile ai sensi dell’art. 139 CdA, non viene riconosciuto alcun danno biologico permanente.

Spetta, invece, il danno biologico temporaneo liquidato complessivamente in euro 1.015,79.

Tenuto conto dell’accoglimento dell’appello la sentenza impugnata viene riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese di appello.

Avv. Emanuela Foligno

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