Rispetto del limite di velocità e sinistro stradale (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2022, n. 36519)

Rispetto del limite di velocità avrebbe evitato la morte del terzo trasportato.

La Suprema Corte ha annullato la decisione d’appello che affermava “non è dato in alcun modo sapere se il rispetto del limite di velocità da parte del conducente avrebbe impedito il decesso del soggetto trasportato”.

A seguito di un sinistro stradale nel quale un veicolo perdeva il controllo invadendo la corsia opposta, il terzo trasportato sull’altra auto coinvolta subiva lesioni che ne determinarono il decesso.

I familiari del passeggero deceduto agivano in giudizio per il risarcimento dei danni. Il primo Giudice, riscontrato l’eccesso di velocità di entrambe le auto, affermava la concorrente responsabilità dei due conducenti nella misura del 70 e del 30% e accoglieva le domande attoree. La decisione veniva poi riformata in Appello e approda in Cassazione.

Viene censurata la ricostruzione della dinamica del sinistro e la conseguente affermazione della responsabilità concorrente dei due conducenti. In particolare, sarebbe pacifico che lo scontro si sarebbe verificato anche in caso di rispetto del limite di velocità, considerando le condizioni dell’asfalto bagnato, si contesta il concorso di colpa del conducente del veicolo su cui viaggiava il passeggero deceduto.

Il Giudice di primo grado riteneva che l’eccesso di velocità aveva aggravato le conseguenze dell’impatto, rendendo più dirompente la forza d’urto e assumendo dunque un ruolo concausale nel decesso.

La Corte d’Appello, invece, riteneva errata tale affermazione, “posto che non è dato in alcun modo sapere se il rispetto del limite di velocità da parte del conducente avrebbe impedito il decesso del terzo trasportato”.

Ebbene, la Corte territoriale è incorsa in errore di diritto nell’avere eseguito un esito “assolutorio” per il conducente del veicolo e la sua assicurazione alla difficoltà di accertare l’incidenza causale della velocità irregolare sulla gravità delle lesioni riportate dal deceduto.

Al riguardo viene ribadito il principio di diritto secondo cui  “laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente (nel caso, per eccesso di velocità) ha aggravato le conseguenze del sinistro che si sarebbe in ogni caso verificato a seguito della manovra colposa del conducente del veicolo antagonista (nel caso, per aver invaso l’opposta corsia di marcia), risulta con ciò stesso assolto l’onere dei danneggiati (nel caso, i congiunti del trasportato deceduto nel sinistro) di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e il danno patito (fatta slava la quantificazione, da parte del giudice, della misura dei distinti contributi causali), mentre incombe sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l’onere di fornirne la prova”.

In sostanza, è stato erroneamente attribuito ai congiunti del trasportato un onere probatorio che non gli competeva.

La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello, in diversa composizione, che dovrà applicare l’indicato principio.

Avv. Emanuela Foligno

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