Trombosi arteria poplitea destra (Tribunale Cosenza, Sentenza n. 1720/2022 pubblicata il 11/10/2022 RG 1579/2022).
Trombosi arteria poplitea destra e dedotta responsabilità dell’Ospedale.
I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio l’Ospedale di Cosenza e la Casa di Cura di Catanzaro onde ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito del decesso del familiare.
In particolare, espongono che il paziente, affetto da esiti di cardiopatia ischemica e valvolare si recava presso il Pronto Soccorso a causa dell’insorgere di sintomatologia dolorosa all’arto inferiore destro.
A seguito di diagnosi di trombosi dell’arteria poplitea destra veniva sottoposto a intervento di tromboembolectomia, nell’ambito della quale contraeva infezione da stafilococco che causava febbre, trattata con terapia antibiotica.
Dimesso dall’spedale di Cosenza il 24/3/2009, dopo una decina di giorni, non migliorando le condizioni, veniva ricoverato presso altra struttura di Catanzaro. Solo dopo 8 giorni veniva sottoposto a intervento di rimozione di trombo su protesi valvolare aortica.
Anche il decorso del secondo intervento era caratterizzato da complicanze per l’insorgere di infezioni da enterobacter e candida che aggravano le condizioni del paziente fino a provocarne il decesso in data 30/4/2009.
Gli attori riconducono il decesso del congiunto a condotte colpose concorrenti dei Sanitari di Cosenza e di Catanzaro.
I CTU, pur ritenendo corrette le scelte chirurgiche dei sanitari e l’esecuzione degli interventi, hanno rinvenuto profili di colpa solo nei confronti della Struttura di Cosenza in ragione di terapia farmacologica inadeguata nell’immediato post-operatorio e prima delle dimissioni, che portava al manifestarsi del processo infettivo.
La diagnosi di febbre settica ed endocardite batterica veniva posta in essere, infatti, ad avviso dei Consulenti, tardivamente in relazione alla data di insorgenza dei sintomi e ciò faceva sì che il paziente, alla data del ricovero presso la Struttura di Catanzaro, si trovasse in uno stato settico avanzato e ormai non più adeguatamente curabile.
La causa del decesso del paziente è stata individuata in una forma di setticemia conseguente a infezione contratta in seguito all’intervento chirurgico eseguito per trombosi arteria poplitea destra nella Struttura di Cosenza.
Il Tribunale recepisce le conslusioni dei Consulenti e afferma la responsabilità dell’Azienda Sanitaria di Cosenza in ordine al verificarsi del decesso del paziente.
Venendo alla liquidazione del danno da perdita parentale, il Tribunale applica le aggiornate Tabelle milanesi 2022 dotate di sistema a punti.
Sul danno iure hereditario, gli attori hanno chiesto liquidarsi in loro favore il danno sofferto dalla de cuius, per l’agonia e la sofferenza patite nel lasso temporale intercorso tra l’illecito dei sanitari e il verificarsi dell’evento morte, quale danno c.d. terminale, quantificato nella misura di euro 1.216.120,57.
L’istruttoria ha dimostrato solo la sussistenza di un danno biologico terminale risarcibile, quantificato dai CTU nella misura di 39 giorni di inabilità assoluta temporanea.
Non viene riconosciuto un danno morale terminale, discorrendosi di un periodo di tempo troppo lungo tra la data dell’illecito e quello del decesso, per potersi parlare di percezione dell’imminente decesso.
Avv. Emanuela Foligno
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