La Corte territoriale aveva ritenuto prescritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto dovendo individuarsi il dies a quo al massimo entro la data del pensionamento

Ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo, non alla cessazione dell’esposizione e così come termine ultimo al pensionamento del lavoratore, ma alla consapevolezza dell’esposizione all’amianto, di modo che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto. E’ il principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 36146/2021. I Giudici Ermellini si sono pronunciati, nello specifico, sul ricorso di un cittadino che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto.

La Corte territoriale aveva infatti ritenuto prescritto il diritto dovendo individuarsi il dies a quo al massimo entro la data del pensionamento, ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi.

Il ricorrente lamentava il carattere apparente della motivazione dell’impugnata sentenza con specifico riguardo all’individuazione nella data del pensionamento del termine da cui far decorrere la prescrizione ordinaria decennale del diritto in questione, quando invece ai predetti fini rileva il momento in cui l’interessato ha avuto consapevolezza dell’esposizione.

La Suprema Corte ha ritenuto la doglianza meritevole di accoglimento alla stregua del principio sopra esposto, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, quindi, lungi dal fare riferimento, ai fini del decorso della prescrizione, al dato, in sé irrilevante, dell’intervenuto pensionamento, avrebbe dovuto individuare il momento in cui il ricorrente aveva acquisito consapevolezza o poteva avere consapevolezza dell’avvenuta esposizione, dando conto di tale accertamento.

La redazione giuridica

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