Negato il risarcimento del danno a un giovane per la caduta dal motorino asseritamente dovuta al manto stradale sconnesso e alla presenza di tre tombini sui quali era riversato dell’olio

Avevano agito in giudizio, in qualità di rappresentanti legali del figlio, nei confronti dell’Ente Provincia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore in seguito a un sinistro stradale. Gli attori avevano dedotto che a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di tre tombini sui quali era riversato dell’olio, il giovane, mentre era alla guida del suo motociclo, era caduto a terra riportando lesioni personali.

Il Tribunale aveva accertato la responsabilità della Provincia convenuta ex art. 2051 c.c. condannandola al risarcimento di euro 15.946,03 in favore degli attori. Secondo il giudice di prime cure, la custodia della strada spettava all’ente, che avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità dell’evento solo provando il caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

La Corte d’appello di Salerno, tuttavia, aveva riformato la predetta pronuncia ritenendo non sufficientemente provato dagli attori il nesso causale tra il bene in custodia e l’evento dannoso, ritenendo: che il manto stradale fosse ben asfaltato e visibile; inammissibili le testimonianze; esclusiva la responsabilità del minore, il quale procedeva in una curva a forte pendenza su un tratto stradale da lui ben noto e comunque privo di difetti di manutenzione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il danneggiato, divenuto nel frattempo maggiorenne, lamentava ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.c. in merito alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 2051 c.c. La Corte d’appello – a suo avviso – avrebbe erroneamente applicato l’onere probatorio circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. in mancanza della prova del caso fortuito da parte della Provincia convenuta.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 36485/2021, hanno ritenuto di respingere la doglianza, in quanto infondata.

Il ricorrente, infatti, non coglieva la ratio decidendi della sentenza, che affermava l’esclusiva “responsabilità del minore, che cadeva dal motociclo approcciando una curva in un tratto di strada forte pendenza, ma privo di difetti manutentivi. La conoscenza del territorio che deve ragionevolmente riferirsi alla vittima esclude anche il pericolo che parte appellata vuole trarre dalle scanalature dei tombini, perché ricettacolo di detriti e sostanze pericolose, che ad ogni modo avrebbe dovuto essere evitato perché ben visibili e mantenendo una condotta di guida consona allo stato dei luoghi”.

I Giudici del merito avevano dunque correttamente ritenuto che la caduta si fosse verificata per esclusiva responsabilità del ragazzo e pertanto la Provincia non doveva provare il caso fortuito in quanto risultava che la strada fosse priva di difetti manutentivi.

La redazione giuridica

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