Connessione tra sanzione amministrativa e omicidio colposo stradale (Cassazione Civile, sez. VI, 10/03/2022,  dep. 10/03/2022, n.7833).

Connessione tra sanzione amministrativa e sinistro stradale. Il Giudice di pace di Finale Emilia ha dichiarato la competenza del Giudice penale sulla sanzione irrogata al ricorrente, per avere causato un sinistro stradale ed il decesso di una donna coinvolta nell’accaduto.

Secondo la pronuncia, essendo pendente il giudizio penale per il reato di omicidio colposo e sussistendo un rapporto di connessione tra sanzione amministrativa e illecito penale, anche l’opposizione alla sanzione andava devoluta al Giudice penale.

La vicenda approda in Cassazione.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 221,  sostenendo che la competenza del Giudice penale a decidere sulla sanzione amministrativa per ragioni di connessione tra sanzione amministrativa e reato, opera solo nei confronti dell’imputato e non della persona offesa, per cui non poteva investire anche il giudizio di opposizione proposto dal ricorrente, che era sanzionato in qualità di pedone non responsabile del reato.

Il ricorso è inammissibile.

La pronuncia con cui è stata dichiarata l’incompetenza del Giudice di pace per vincolo di connessione tra sanzione amministrativa e reato, non è impugnabile direttamente in Cassazione, ma solo con l’appello.

Le decisioni del Giudice di pace sono generalmente assoggettate all’appello, sia se pronunciate secondo diritto, sia se pronunciate secondo equità (salvo, in tal caso, la proponibilità dell’appello per i soli motivi indicati nell’art. 339 c.p.c., comma 3: cfr. Cass. 34524/2021; Cass. 27356/2017), restando esclusa l’ammissibilità del ricorso diretto in sede di legittimità o la proponibilità del regolamento di competenza, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c. (secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace: Cass. 711/2021; Cass. 31975/2020).

La Suprema Corte, quindi, dichiara il ricorso inammissibile e nulla sulle spese, non avendo l’Amministrazione comunale svolto difese.

Dichiarata la sussistenza  dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Avv. Emanuela Foligno

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