Viene subito da immaginare che un vantaggio economico per il paziente non ci sia, mentre per il medico legale, lasciato fuori da molti giudici, ci sarà certamente; per tutto il resto bisognerebbe valutare meglio se il collegio nominato dal Giudice porterà vantaggi alla giustizia e in ultimo al medico legale.
Vediamo fino ad oggi cosa succedeva in Tribunale:
- Il Giudice nominava solo lo specialista della materia oggetto del giudizio e i risultati di tale scelta raramente erano soddisfacenti;
- Il Giudice nominava solo il medico legale che aveva il potere di avvalersi dello specialista che riteneva più adeguato al caso con risultati certamente migliori della precedente situazione, ma praticamente il più delle volte il medico legale avallava acriticamente ciò che riteneva giusto lo specialista vegliando solo sulla correttezza delle procedure peritali e valutando il danno biologico nei casi in cui il paziente non decedeva;
- Più raramente il Giudice nominava direttamente oltre allo specialista medico legale, altro specialista che il più delle volte non conosceva il ctu medico legale né, quindi, aveva mai lavorato con lo stesso. Situazione pessima (per esperienza personale anche indiretta) in quanto le conclusioni a cui giungevano i consulenti erano i convincimenti del ctu più autorevole e colto della propria materia.
Domani, ossia da quando diventerà legge la “Gelli”, il Giudice autonomamente nominerà due o più medici (dei quali uno necessariamente medico legale) e assegnerà loro (probabilmente) comuni quesiti ai quali questi dovranno rispondere.
Cosa cambierà rispetto alla situazione descritta al punto sub 3)?
Praticamente nulla se il Giudice non formulerà degli attenti quesiti ai quali i consulenti, ognuno per la propria specialità, dovranno rispondere con vera precisione e adeguata descrizione dei criteri logici utilizzati per giungere alle conclusioni finali.
Ciò che significa?
Significa che il CTU medico legale deve dare un preciso compito allo specialista, ossia quello di analizzare i comportamenti dei medici alla luce delle esigenze del diritto vivente, facendo luce sul modo di interpretare i fatti evidenziati in cartella secondo i seguenti principi:
- Nesso di causa tra danno lamentato e terapie mediche e/o chirurgiche;
- Individuazione precisa del quadro biopatologico globale del paziente;
- Individuazione dell’influenza delle cause naturale (preesistenze) sul verificarsi dell’evento avverso;
- Individuazione di una concausa esterna efficiente a escludere il nesso tra danno lamentato e intervento terapeutico;
- Indicare i criteri di evidenza per la qualificazione delle concause in quanto queste non debbono essere ipotetiche ma accertabili secondo il criterio della certezza documentale e/o credibilità scientifica.
In verità si potrebbe riassumere con il termine di “Art Director” la figura e il ruolo del medico legale in quanto egli deve essere l’unico interlocutore del giudice essendo capace di accostare la scienza medica al diritto e porla al magistrato su un piatto ben condito e ornato.
Dunque non si potrà non richiedere al medico legale la dovuta preparazione medico-giuridica che conferirà allo stesso la dovuta autorevolezza che è la dote necessaria per farsi apprezzare pienamente da parte del Giudice del quale diventerà il vero braccio destro.
Allora occhi aperti e cervello fino cari colleghi medico legali in quanto la Legge Gelli non ci ha dato alcuna certezza, ma solo un’occasione per risorgere agli occhi dei Giudici, del Legislatore e del cittadino.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)