La responsabilità medica, sul versante penale, è imprigionata nel concetto di colpa generica e dalle sussistenti lacune legislative non superate dalla riforma Gelli-Bianco

Segue dalla prima parte

La scelta di vincolare la responsabilità medica alla sola imperizia è opinabile e pericolosa, tanto è vero che il Giudicante può disapplicare tale norma atteso che è sufficiente contestare un fatto colposo dipendente da negligenza o da imprudenza.

Pericoloso perché l’errore medico viene originato da svariate cause e ha intrinsecamente alcuni aspetti di negligenza e altri di imperizia, a prescindere dal principio del favor rei.

E’ senz’altro discutibile, dunque, la legge Gelli-Bianco laddove indica solo l’imperizia come ambito di esclusione della responsabilità, si pensi al caso di errata diagnosi dovuta a imperizia, dalla quale possono derivare condotte imprudenti come l’errata somministrazione di un farmaco o una frettolosa dimissione.

L’imprudenza, invece, sarebbe connotata da una condotta attiva non ancorata a quelle cautele che l’ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell’incolumità e degli interessi propri e altrui.

Tale nozione non aiuta a distinguere questa forma di colpa rispetto all’imperizia che è un discostamento da regole dell’arte esistenti nel caso specifico.

Inoltre, la condotta renderebbe difficile ogni tentativo di distinzione tra negligenza e imperizia.

E’ evidente dunque che riuscire a distinguere tra le varie forme di colpa generica sia alquanto complicato e, conseguentemente, la scelta legislativa di circoscrivere all’imperizia la causa di esclusione della responsabilità è difficilmente attuabile.

Anche la sentenza Mariotti ha limitato il perimetro di rilevanza della causa di esclusione della responsabilità alla colpa lieve da imperizia, e su ciò nulla quaestio, perché non sarebbe ammissibile un’esclusione della responsabilità generalizzata anche per errori gravissimi.

Ad ogni modo, rimane pericoloso lasciare al Giudicante stabilire cosa sia grave senza un parametro.

Difatti sarebbe opportuno distinguere la rilevanza dell’errore in un contesto a rischio basso rispetto all’errore in contesto dove il problema da risolvere è di grande o speciale difficoltà. Si pensi, ad esempio, all’urgenza che caratterizza l’attività ordinaria di un Medico di pronto soccorso.

Servirebbe una definizione di colpa grave che delinei precisamente i margini della rilevanza penale della condotta del Medico onde limitare la discrezionalità del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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