La responsabilità della Casa di cura è contrattuale o extracontrattuale a seconda che ad agire sia il paziente o un suo congiunto
Il Tribunale di Crotone (sez. I, sentenza n. 557 del 26 giugno 2020) distingue le ipotesi in cui la Casa di cura è responsabile nei confronti del paziente dalle ipotesi in cui la responsabilità venga invece fatta valere dai congiunti.
Il Tribunale calabrese si attiene al principio già enucleato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale tra il paziente e la Casa di cura si instaura un rapporto che ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive e che trova applicazione esclusivamente con riferimento ai pregiudizi, di qualsiasi natura, patiti dal paziente.
Solo nei confronti del paziente a carico della Casa di cura sorgono gli obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico e di apprestamento di tutte le misure sanitarie necessarie, comprese quelle di natura emergenziale.
Proprio per tali ragioni, la responsabilità della Casa di cura, così come quella della Struttura sanitaria del SSN, deve ritenersi di natura contrattuale, riguardo all’inadempimento delle obbligazioni gravanti direttamente su di essa (e quindi ex art. 1218 c.c.) o riguardo all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta da un Medico, o da altro Sanitario, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Come noto, la questione della natura contrattuale del rapporto medico/struttura-paziente è stata cristallizzata dalle Sezioni Unite con la pronunzia 14712/2007 che ha collegato la responsabilità contrattuale alla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, e hao assimilato le obbligazioni derivanti dalla violazione di specifici obblighi contrattuali a quelle derivanti dal mero contatto sociale tra due soggetti,
Si tratta, quindi, di una responsabilità che sorge in forza degli obblighi che derivano da un rapporto giuridico paracontrattuale, che si instaura tra le parti in virtù di un contatto sociale qualificato.
Non sussiste, invece, nessun rapporto di natura contrattuale tra la Casa di cura e i congiunti del paziente.
Ne consegue che l’eventuale responsabilità della casa di cura nei confronti delle vittime secondarie non può essere ritenuta di natura contrattuale, ma extracontrattuale con la conseguenza che l’eventuale richiesta di risarcimento dei congiunti deve essere azionata e provata secondo i dettami degli artt. 2043 e 2049 c.c.
Per tali ragioni il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento avanzata dai congiunti jure proprio.
Avv. Emanuela Foligno
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