Restituzione o riduzione del prezzo per l’acquisto della vettura difettosa

0
vettura

Se il bene venduto, nel caso di specie una vettura, è affetto da vizi o difetti si deve considerare la perdita di valore del bene dovuta all’uso di cui ha goduto il compratore

“All’esito del giudizio di risoluzione deve essere ripristinato l’equilibrio originario tra le parti contrattuali, equilibrio che verrebbe frustrato se al compratore fosse restituito l’intero prezzo a fronte della restituzione di una vettura utilizzata per un tempo considerevole”.

In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 16077 del 28 luglio 2020).

L’acquirente di un’autovettura citava in giudizio la Concessionaria ove aveva eseguito l’acquisto per i vizi riscontrati al veicolo ed accertati con accertamento tecnico preventivo.

Tali vizi risultavano incidenti sulla regolare marcia del veicolo e lo rendevano inidoneo all’uso, conseguentemente veniva chiesta la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’acquirente,  dichiarava risolto il contratto di compravendita, e condannava la Concessionaria alla restituzione dell’intero prezzo corrisposto.

Tale decisione veniva confermata anche in Appello.

La Concessionaria impugna in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., stante la disparità di trattamento sulla reciprocità degli effetti restitutori conseguenti alla restituzione.

Secondo la Concessionaria la condanna inerente la restituzione dell’intero prezzo di vendita dell’auto è errata in quanto l’acquirente ha restituito la vettura dopo averla utilizzata per tutto il tempo di pendenza della controversia -circa 4 anni.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della concessionaria.

Preliminarmente viene precisato che il venditore, correttamente, ha formulato apposita domanda giudiziale inerente l’accertamento della perdita di valore del bene restituito, ai fini della rideterminazione del prezzo da restituire al compratore.

Al riguardo, la Corte  rileva che la rideterminazione del prezzo  da restituire deve essere compiuta in modo tale da rispettare il nesso sinallagmatico del contratto di compravendita, e garantire l’originario equilibrio delle prestazioni corrispettive del contratto di compravendita.

Ne deriva che se la parte inadempiente, che ha venduto la cosa viziata, deve restituire il prezzo di vendita, anche il compratore deve essere in grado, al momento della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, di restituire la cosa nell’originaria condizione di quando fu acquistata.

Se, invece, il compratore continua a utilizzare il bene, al momento della pronuncia risolutiva del contratto non potrà restituire il bene nelle condizioni originarie  dell’acquisto.

E’ errato, quindi, imporre al venditore l’intera restituzione del prezzo, a fronte della restituzione della cosa deperita o comunque fisiologicamente svalutata per l’uso che ne è stato fatto.

Allo scopo la Suprema Corte pronuncia il seguente principio di diritto.

“In virtù dell’operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell’art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l’art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l’equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore”.

Avv. Emanuela Foligno

Credi di essere vittima di un caso di errore medico? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Airbag difettoso, quando si può chiedere il risarcimento?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui