Detenuti 41 bis, si alle videochiamate con i familiari

0
41 bis

Il diritto alla vita privata e familiare supera le limitazioni del regime del 41 bis

I detenuti del 41 bis potranno avere colloqui con i propri parenti anche attraverso videochiamate. Lo ha riconosciuto la Corte di Cassazione nella sentenza 23819/2020. Tale decisione ha preso le mosse dalla recente emergenza sanitaria che unita alla notevole evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha consentito una nuova dimensione dei colloqui che sono diventati possibili anche a distanza.

Il provvedimento della suprema corte è arrivato all’esito un procedimento avviato da un detenuto sottoposto al regime del 41 bis , che non era stato autorizzato ad avere un colloquio in video chiamata con la moglie, in quel momento sottoposta a misure di prevenzione. Il Tribunale di Sorveglianza accoglie le doglianze del detenuto, sostenendo che la giusta rotta da seguire è quella che contempera le esigenze del singolo con quelle della collettività. Nella propria decisione il Tribunale di Sorveglianza si è richiamato alla circolare dell’Amministrazione Penitenziaria nella quale era previsto l’utilizzo della piattaforma Skype for business per le videochiamate di detenuti e internati in quanto pienamente assimilabile ai colloqui. Veniva quindi data all’amministrazione penitenziaria disposizione di fare in modo che il detenuto fosse nella condizione di poter avere una videochiamata con la moglie, ovviamente con tutte le precauzioni necessarie per i detenuti al 41 bis.

Il Ministero della Giustizia proponeva dunque ricorso per Cassazione affermando che le videochiamate fossero uno strumento utilizzabile solo per i detenuti sottoposti a un regime di media sicurezza. Lamentava, quindi, il Ministero che il Tribunale di Sorveglianza avesse erroneamente applicato e interpretato la circolare.

La Cassazione si pronunciava nel senso che i colloqui visivi sono un diritto fondamentale del detenuto, che ha il diritto a mantenere i rapporti con i suoi familiari, come garantito costituzionalmente dagli articoli 29, 30 e 31, nonché dalla Convenzione Europea sui diritti umani, che tutela il diritto di ogni persona a veder rispettata la propria vita vita privata e familiare.

“ Ne consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell’articolo 41 -bis Ord. Pen  ai quali pure si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi”

                                                                       Avv. Claudia Poscia

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Ingiusta detenzione, si a risarcimento se delitto non prevede carcere

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui